diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3679 del 13/04/1987 (Rv. 452612 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - IMPUGNAZIONE - AUDIZIONE DEGLI AFFIDATARI PROVVISORI DEL MINORE - OBBLIGATORIETÀ - INSUSSISTENZA - SITUAZIONE DEL MINORE PRESSO DETTI AFFIDATARI - VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1987-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452612-01

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - IMPUGNAZIONE - AUDIZIONE DEGLI AFFIDATARI PROVVISORI DEL MINORE - OBBLIGATORIETÀ - INSUSSISTENZA - SITUAZIONE DEL MINORE PRESSO DETTI AFFIDATARI - VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - NECESSITÀ.*

In Sede di opposizione avverso la declaratoria dello stato di adottabilità, l'insussistenza di un Obbligo per il giudice d'appello di sentire gli affidatari provvisori del minore (in quanto non compresi fra le persone elencate dall'art. 17 quarto comma della legge 4 maggio 1983 n. 184, in relazione al precedente art. 15) non esclude che il giudice medesimo, nella valutazione degli interessi del minore stesso, debba prendere in considerazione anche la sua situazione presso detti affidatari, per riscontrare l'opportunità di un eventuale ritorno alla famiglia di sangue.*

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 15 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)