Sez. 1, Sentenza n. 12775 del 06/03/2019 Cc. (dep. 22/03/2019) Rv. 276388 - 01
ESECUZIONE - IN GENERE | Pena pecuniaria congiunta a pena detentiva - Istanza di sospensione della pena pecuniaria in pendenza della decisione sulla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale - Competenza del tribunale di sorveglianza - Sussistenza.
ESECUZIONE - IN GENERE
In tema di esecuzione della pena pecuniaria irrogata congiuntamente alla pena detentiva, qualora il condannato abbia presentato istanza di affidamento in prova al servizio sociale, spetta al tribunale di sorveglianza, e non al giudice dell'esecuzione, la competenza a decidere sull'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena pecuniaria, trattandosi dell'anticipazione degli effetti della decisione di cui all'art. 47, comma dodici, ord. pen.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 com. 12 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 660 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)