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Sez. 2, Sentenza n. 2230 del 02/08/1973 (Rv. 365482 - 01)

MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - OBBLIGO DI RENDICONTO - ESTENSIONE - PROPOSIZIONE CONTESTUALE DA PARTE DEL MANDANTE DELL'AZIONE DI RENDICONTO E DI QUELLA PER RISARCIMENTO DI DANNI DERIVANTI DALL'INATTIVITA DEL MANDATARIO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1973-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365482-01

MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - OBBLIGO DI RENDICONTO - ESTENSIONE - PROPOSIZIONE CONTESTUALE DA PARTE DEL MANDANTE DELL'AZIONE DI RENDICONTO E DI QUELLA PER RISARCIMENTO DI DANNI DERIVANTI DALL'INATTIVITA DEL MANDATARIO - AMMISSIBILITA.*

Nell'Azione proposta dal mandante per ottenere il rendiconto dal mandatario puo essere inserita una domanda di risarcimento dei danni che il primo assuma di avere subito per fatto e colpa del mandatario ed, in particolare, per non avere questi addirittura svolta l'attivita inerente al mandato o per averla svolta parzialmente, e cosi per non avergli comunicato tempestivamente l'esecuzione dell'incarico, o per non averlo informato dell'impossibilita di espletarlo: infatti l'obbligazione del rendiconto non si esaurisce nella presentazione dei fatti contabili, ma importa la giustificazione dell'opera svolta, mediante la prova non soltanto della quantita e qualita dei frutti percetti o delle somme incassate, nonche dell'entita causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi di fatto che consentano di individuare e vagliare le modalita con cui l'incarico e stato eseguito e di stabilire, anche in relazione ai fini da perseguire, se l'operato di chi rende il conto sia adeguato ai criteri di buona amministrazione, in conformita all'art 1710, che riafferma in tema di mandato il principio generale posto nell'art 1176. (alla stregua di tali concetti e stato ritenuto che le azioni di rendiconto e di responsabilita proposte da una societa contro un avvocato cui erano state affidate numerose pratiche di riscossione di crediti, avesse ad oggetto sia le pratiche portate a buon fine che quelle non concluse).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1710, Cod. Civ. art. 1712, Cod. Civ. art. 1713

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)