Sez. 2, Sentenza n. 1898 del 16/06/1972 (Rv. 358969 - 01)
PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - ALLA PARTE - CONDIZIONI - NECESSITA DEL DOCUMENTO - RIESIBIZIONE DI UN DOCUMENTO RITIRATO - LIMITI - RICHIESTA DELLA PARTE CONSENZIENTE AL RITIRO - MANCATA PROVA DELL'UTILITA DEL DOCUMENTO.*
PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - ALLA PARTE - CONDIZIONI - NECESSITA DEL DOCUMENTO - RIESIBIZIONE DI UN DOCUMENTO RITIRATO - LIMITI - RICHIESTA DELLA PARTE CONSENZIENTE AL RITIRO - MANCATA PROVA DELL'UTILITA DEL DOCUMENTO.*
L'ordine di esibizione e di riesibizione di una prova documentale, ritirata da una delle parti del giudizio, da parte del giudice di merito, presuppone sempre la necessita e la evidente utilita e pertinenza del mezzo di prova, sicche non e sufficiente e determinante che essa sia astrattamente idonea a provare i fatti per cui viene chiesta. Legittimamente il giudice disattende la richiesta di riesibizione del documento gia esibito e ritirato su sua autorizzazione, se la richiesta e avanzata da una parte diversa da quella che lo ha esibito, che non si sia opposto al ritiro del documento, non abbia indicato la necessita, la indispensabilita e la utilita del mezzo di prova, tanto piu se sussiste in concreto la possibilita di provare gli stessi fatti con altri mezzi. (V 2113'71, mass n 352831).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 210
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)