Sez. 3, Sentenza n. 8243 del 02/07/1973 Ud. (dep. 21/11/1973) Rv. 125534 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - CONVIVENTE - RELAZIONE - ATTESTAZIONE DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - NULLITA - RAPPORTO DI CONVIVENZA - OMESSA INDICAZIONE - EFFETTI.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - CONVIVENTE - RELAZIONE - ATTESTAZIONE DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - NULLITA - RAPPORTO DI CONVIVENZA - OMESSA INDICAZIONE - EFFETTI.*
L'omessa indicazione, nella relata di notifica, del rapporto di convivenza con l'imputato non e causa di nullita della notificazione se l'esistenza di esso si possa arguire dalla qualita della persona alla quale la copia e stata consegnata, come nel caso in cui consegnataria sia la moglie o la domestica del destinatario e la notificazione sia stata eseguita nel domicilio di quest'ultimo. La notificazione deve, invece, ritenersi affetta da nullita se dalla qualita del consegnatario, considerata in relazione al luogo della notificazione, non si possa fondatamente desumere l'esistenza del rapporto di convivenza. In particolare, e nulla la notificazione mediante consegna a mani del fratello del notificando, non essendo lecito presumere o presupporre, in base al semplice vincolo di parentela, un rapporto di convivenza tra fratelli.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 179
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)