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Sez. 3 - , Sentenza n. 3554 del 10/02/2017 (Rv. 642860 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Denuncia di omessa valutazione di vessatorietà di clausola contrattuale – Mescolanza non scindibile dei vizi di cui all’art. 360, nn. 3) e 5), c.p.c. – Inammissibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642860-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

In materia di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione di vessatorietà di una clausola contrattuale è inammissibile, per mescolanza non scindibile di vizio motivazionale e violazione di legge, in quanto implicante indissolubilmente sia l’interpretazione, spettante al giudice di merito e riguardante l’accertamento dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, che la qualificazione della clausola, comportante la valutazione in termini di squilibrio del rapporto fra diritti ed obblighi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)