Sez. 1, Sentenza n. 8239 del 16/06/2000 (Rv. 537697 - 01)
ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE - ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE - CAPACITÀ DELL'ASSOCIAZIONE | Personalità giuridica - Esclusione - Soggettività giuridica - Configurabilità - Fondamento - Effetti sul piano sostanziale e processuale.
ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE - ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE - CAPACITÀ DELL'ASSOCIAZIONE
I cosiddetti enti non riconosciuti, quelli, cioè, sprovvisti della personalità giuridica - che ha l'effetto di conferire, in relazione alla disciplina della responsabilità, l'autonomia patrimoniale perfetta -, sono comunque dotati di soggettività giuridica, costituendo soggetti autonomi vuoi sul piano sostanziale, vuoi su quello processuale, con conseguente legittimazione a stare in giudizio, senza che debbano essere rappresentati dai propri associati (o soci, nel caso di società di persone). Tale impostazione deriva da una interpretazione sistematica del diritto civile, che tiene conto, per un verso, dell'art. 2 della Costituzione, che garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, per l'altro, dello stesso dato codicistico, avuto riguardo alla nuova formulazione, risultante dalla legge n. 52 del 1985, dell'art. 2659 cod. civ., che comprende anche le associazioni non riconosciute - e le società semplici - tra i soggetti intestatari di beni immobili presso le conservatorie, nonché alla lettura estensiva, per la tutela dei componenti di qualsiasi formazione, dell'art. 24, terzo comma, dello stesso codice, in tema di esclusione degli associati solo per "gravi motivi".
Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 24 com. 3, Cod. Civ. art. 2659
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)