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Disciplina del commercio

Testo in vigore al

Capo II. Piani di sviluppo e di adeguamento

Art. 11 Principi generali

1. Al fine di favorire una piu' razionale evoluzione dell'apparato distributivo, i comuni procedono alla formazione di un piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita, sentito il parere di apposita commissione.

2. Il piano, nel rispetto delle previsioni urbanistiche, tende ad assicurare la migliore funzionalita' e produttivita' del servizio da rendere al consumatore e il maggior possibile equilibrio tra installazioni commerciali a posto fisso e la presumibile capacita' di domanda della popolazione stabilmente residente e fluttuante, tenuto conto anche delle funzioni svolte dall'ambulantato e da altre forme di distribuzione in uso.

Art. 12 Piani comunali

1. Il piano rileva la consistenza della rete distributiva in atto nel territorio del comune, detta norme e direttive per lo sviluppo e l'adeguamento della medesima, e puo' determinare, per i vari settori merceologici, la superficie minima dei locali adibiti alla vendita.

2. Per il rilascio di nuove autorizzazioni il piano determina, eventualmente anche con riferimento a singole zone, il limite massimo in termini di superficie globale, separatamente per settori merceologici, della rete di vendita per generi di largo e generale consumo in modo da promuovere, anche con l'adozione di tecniche moderne, lo sviluppo e la produttivita' del sistema e da assicurare il rispetto della libera concorrenza nonche' un adeguato equilibrio tra le varie forme distributive.

3. Le disponibilita' che si determineranno nel tempo a seguito della cessazione di esercizi esistenti, dovranno essere utilizzate in conformita' a quanto disposto dal precedente comma.

4. I generi di largo e generale consumo saranno specificati ai sensi dell'articolo 37 della presente legge.

5. Per le autorizzazioni relative ad altri settori merceologici valgono le norme e le direttive di carattere generale di cui al primo comma.

6. Il piano viene approvato dal consiglio comunale ed e' soggetto a revisione quadriennale.

Art. 13 Strumenti urbanistici in atto e insediamenti commerciali

1. Nella formazione e nella revisione dei piani regolatori generali e dei programmi di fabbricazione sono indicate le norme per l'insediamento di attivita' commerciali e, in particolare, le quantita' minime di spazi per parcheggi in funzione delle caratteristiche dei punti di vendita.

2. Nei piani regolatori particolareggiati e nelle lottizzazioni convenzionate sono determinati gli spazi eventualmente riservati ai centri commerciali all'ingrosso e al dettaglio, ivi compresi i mercati rionali, ed ai grandi esercizi di vendita, con superficie superiore ai millecinquecento metri quadrati, esclusi magazzini e depositi.

Art. 14 Strumenti urbanistici in atto e piani di sviluppo

1. Per i comuni che hanno piani regolatori generali e particolareggiati o programmi di fabbricazione, approvati o adottati, o piani di lottizzazione approvati, il piano di cui agli articoli 11 e 12 ha effetto ai soli fini della concessione delle autorizzazioni di cui alla presente legge.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli strumenti urbanistici possono essere adottati anche se non corrispondono alle prescrizioni del precedente articolo.

Art. 15 Commissione per i comuni capoluoghi di provincia e con piu' di 50 mila abitanti

1. Per i comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti o capoluoghi di provincia, la commissione di cui all'articolo 11 e' composta da:

  1. 1) il sindaco o suo delegato che la presiede;

  2. 2) due esperti designati dalla giunta comunale competenti rispettivamente per l'urbanistica ed il traffico;

  3. 3) un rappresentante della camera di commercio;

  4. 4) il direttore dell'UPICA;

  5. 5) un rappresentante dell'Ente provinciale del turismo o dell'Azienda autonoma di soggiorno, ove questa esista;

  6. 6) cinque esperti dei problemi della distribuzione, designati: tre dalle organizzazioni sindacali dei commercianti a posto fisso di cui uno dalla grande distribuzione, uno dalle organizzazioni della cooperazione di consumo, uno dalle organizzazioni sindacali dei venditori ambulanti;

  7. 7) quattro rappresentanti designati dalle confederazioni nazionali dei lavoratori.

2. La commissione e' nominata dal consiglio comunale entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 16 Commissione per i comuni con meno di 50 mila abitanti

1. Per i comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti, non capoluoghi di provincia, la commissione di cui all'articolo 11 e' composta da:

  1. 1) il sindaco o un suo delegato che la presiede;

  2. 2) due esperti designati dalla giunta comunale, competenti rispettivamente per l'urbanistica e il traffico;

  3. 3) tre esperti dei problemi della distribuzione designati dalla giunta comunale, sentite le organizzazioni dei commercianti e della cooperazione di consumo;

  4. 4) tre rappresentanti dei lavoratori designati dalla giunta comunale, sentite le organizzazioni sindacali;

  5. 5) un rappresentante dell'azienda autonoma di cura e soggiorno, ove esista.

2. La commissione e' nominata dal consiglio comunale entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 17 Commissione regionale

1. La commissione di cui agli articoli 26 e 27, primo comma, e' composta da:

  1. 1) il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato che la presiede;

  2. 2) due rappresentanti delle camere di commercio della regione designati dall'Unione regionale e scelti nei settori della produzione agricola, industriale o artigianale;

  3. 3) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato scelto tra i funzionari appartenenti agli uffici aventi sede nella regione;

  4. 4) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici scelto tra i funzionari appartenenti agli uffici aventi sede nella regione;

  5. 5) tre esperti nelle materie dell'urbanistica, del turismo e del traffico designati dalla Giunta regionale;

  6. 6) cinque esperti dei problemi della distribuzione, designati: tre dalle organizzazioni sindacali dei commercianti a posto fisso di cui uno dalla grande distribuzione, uno dalle organizzazioni della cooperazione di consumo, uno dalle organizzazioni sindacali dei venditori ambulanti;

  7. 7) quattro rappresentanti designati dalle confederazioni nazionali dei lavoratori.

2. La commissione e' nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 18 Interventi surrogatori per la costituzione delle commissioni

1. In caso di mancata designazione di uno o piu' membri delle commissioni di cui agli articoli 15 e 16, il sindaco invita a provvedere entro trenta giorni; scaduto tale termine provvede autonomamente. La stessa procedura e' seguita dal Presidente della Giunta regionale nel caso di mancata designazione di uno o piu' membri della commissione di cui all'articolo 17.

2. Qualora le commissioni di cui agli articoli 15 e 16 non siano nominate entro i termini previsti, il Presidente della Giunta regionale invita a provvedere entro un termine da lui fissato non superiore a sessanta giorni.

3. Trascorso tale termine senza che la nomina sia avvenuta, il Presidente della Giunta regionale provvede con proprio decreto, tenuto conto delle designazioni effettuate.

4. Nel caso di mancata nomina della commissione di cui all'articolo 17 nei termini previsti, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato invita a provvedere entro trenta giorni; trascorso tale termine provvede con decreto ministeriale tenuto conto delle designazioni effettuate.

Art. 19 Durata delle commissioni

1. Le commissioni durano in carica cinque anni; esse possono essere integrate a titolo consultivo con studiosi ed esperti dei problemi della distribuzione.

Art. 20 Redazione e approvazione dei piani - Ricorsi

1. Il piano deve essere depositato nella segreteria comunale entro otto giorni da quello in cui la sua adozione e' stata deliberata dal consiglio comunale.

2. Notizia al pubblico dell'avvenuto deposito e' data con avviso affisso nell'albo comunale e inserito nella "Gazzetta Ufficiale" della regione.

3. Il piano deve essere tenuto a disposizione del pubblico per venti giorni da quello in cui ne e' stata data notizia.

4. Chiunque ne abbia interesse puo' presentare al comune osservazioni entro trenta giorni dalla data di inizio della affissione o della inserzione nella "Gazzetta Ufficiale" della regione.

5. Il consiglio comunale deve esaminare le osservazioni entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente.

6. Contro il piano approvato e' ammesso il ricorso entro quindici giorni alla Giunta regionale, la quale deve pronunciarsi entro centoventi giorni dalla presentazione del ricorso. Scaduto tale termine, il ricorso s'intende respinto.

Art. 21 Commissario ad acta

1. Qualora entro il 30 giugno 1973 non sia stato adempiuto a quanto prescritto dall'articolo 11, il presidente della giunta regionale, su domanda del comune, concede una proroga per il periodo richiesto fino ad un massimo di dodici mesi, prorogabili, per giustificati motivi, di altri dodici mesi entro i quali il comune dovra' provvedere alla formazione del piano.4

2. Trascorsi i termini di cui al comma precedente, il presidente della giunta regionale nomina un commissario che provvede entro sei mesi alla redazione del piano, il quale e' approvato entro sessanta giorni dal consiglio comunale, sentite le commissioni di cui agli articoli 15 e 16.

Art. 22 Ricorso al Ministero

1. Nel caso di contrasti fra piani di comuni contermini appartenenti a regioni diverse, e' ammesso ricorso al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che deve pronunciarsi entro centottanta giorni dalla presentazione.

2. Scaduto tale termine, il ricorso si intende respinto.

Art. 23 Invio alla Giunta regionale di copia dei piani

1. Il sindaco e' tenuto a trasmettere alla Giunta regionale una copia dei piani approvati nonche' le variazioni di volta in volta intervenute.

Capo III. Autorizzazione amministrativa

Art. 24 Apertura, trasferimento ed ampliamento degli esercizi di vendita

1. L'apertura di esercizi al minuto, il trasferimento in altra zona e l'ampliamento degli esercizi gia' esistenti mediante l'acquisizione di nuovi locali di vendita, sono soggetti ad autorizzazione amministrativa.

2. L'autorizzazione e' rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio ha sede l'esercizio, sentito il parere delle commissioni di cui agli articoli 15 e 16, con la osservanza dei criteri stabiliti dal piano. L'autorizzazione all'ampliamento deve essere sempre concessa quando l'ampliamento stesso non modifichi le caratteristiche dell'esercizio e quindi l'equilibrio commerciale previsto dal piano.

3. L'autorizzazione, fermo il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria e delle norme relative alla destinazione ed all'uso dei vari edifici nelle zone urbane, e' negata solo quando il nuovo esercizio o l'ampliamento o il trasferimento dell'esercizio esistente risultino in contrasto con le disposizioni del piano e della presente legge.

Art. 25 Procedura per le domande

1. La domanda di autorizzazione all'apertura di un nuovo esercizio o all'ampliamento o trasferimento di quello esistente, deve essere presentata al sindaco del comune nel territorio del quale si intende aprire, ampliare o trasferire l'esercizio e deve essere corredata da tutti i dati relativi all'ubicazione, alla superficie dei locali di vendita e al tipo di attivita' che si intende svolgere e dalla prova che il richiedente risulta iscritto nel registro previsto dal capo I della presente legge.

Art. 26 Nullaosta regionale per esercizi con piu' di 400 metri quadrati in comuni con meno di 10 mila abitanti

1. Nei comuni con popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti l'autorizzazione all'apertura di esercizi di vendita al dettaglio di generi di largo e generale consumo con superficie maggiore di quattrocento metri quadrati e' subordinata al nullaosta della Giunta regionale sentito il parere della commissione di cui all'articolo 17.

Art. 27 Nullaosta regionale per grandi strutture di vendita

1. L'autorizzazione all'apertura di centri commerciali al dettaglio e di punti di vendita che per dimensioni e collocazione geografica sono destinati a servire vaste aree di attrazione eccedenti il territorio comunale, e' subordinata al nullaosta della Giunta regionale, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 17, quando la superficie di vendita e' superiore ai millecinquecento metri quadrati, esclusi magazzini e depositi.

2. Il nullaosta della Giunta regionale di cui al precedente ed al presente articolo puo' essere concesso anche in deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 12.

Art. 28 Domande soggette a nullaosta regionale e ricorsi

1. I sindaci trasmettono alla Giunta regionale copia di tutti gli atti, compreso il parere delle commissioni di cui agli articoli 15 e 16, relativi alle domande da sottoporre alle procedure previste dagli articoli 26 e 27 per le quali si richiede il nullaosta, entro tre mesi dalla data di presentazione delle domande stesse.

2. La decisione sul nullaosta deve essere adottata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

3. Contro la reiezione della domanda da parte del sindaco e' ammesso, entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento, ricorso alla Giunta regionale che decide entro il termine di cui al comma precedente.

Art. 29 Subingresso - Casi di priorita'

1. Il trasferimento della gestione o della titolarita' di un esercizio di vendita per atto tra vivi o a causa di morte comporta il trasferimento dell'autorizzazione, sempre che sia provato l'effettivo trapasso dell'esercizio e il subentrante sia iscritto nel registro previsto dal capo I della presente legge.

2. Le domande di autorizzazione al trasferimento dell'esercizio in altra zona, all'ampliamento dell'esercizio stesso o alla attuazione di forme associative con altri esercenti in numero non inferiore a cinque, debbono essere accolte con priorita' rispetto alle domande nuove, purche' i richiedenti abbiano esercitato l'attivita' commerciale nei locali dai quali si richiede il trasferimento o dei quali si richiede l'ampliamento per un periodo non inferiore a tre anni.

3. In caso di attuazione di forme associative l'autorizzazione importa la revoca delle autorizzazioni relative ai preesistenti esercizi di vendita.

Art. 30 Domande concorrenti

1. Salvo quanto previsto all'articolo precedente, nel caso di domande concorrenti nello stesso comune o nelle stesse zone di un comune, l'autorizzazione all'apertura di nuovi punti di vendita sara' concessa alle domande che assicurino, dal punto di vista urbanistico, la miglior soluzione e sara' data preferenza ai richiedenti che eventualmente dimostrino la disponibilita' dei locali o dell'area destinata alla loro costruzione.

2. A parita' di condizioni sara' seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 31 Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione e' revocata qualora il titolare:

  1. a) non attivi l'esercizio entro sei mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione o entro dodici mesi se trattasi di centri commerciali o di punti di vendita aventi superficie maggiore di 400 metri quadrati, esclusi magazzini e depositi, salvo proroga in caso di comprovata necessita';

  2. b) sospenda per un periodo superiore ad un anno l'attivita' dell'esercizio di vendita;

  3. c) venga cancellato dal registro di cui al capo I della presente legge.