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Sez. 3, Ordinanza n. 30031 del 21/11/2024 (Rv. 672912-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA | Notificazione di un atto di impugnazione - Idoneità a fare decorrere il termine breve per il destinatario - Insussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672912-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA

La notificazione dell'impugnazione non equivale, per il destinatario, alla notifica della sentenza, perché non ne consente la legale conoscenza, né la fa presupporre; pertanto, essa è inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto inefficace l'appello incidentale proposto nel termine ex art. 343 c.p.c., ma oltre il termine di trenta giorni dalla data di notificazione dell'impugnazione principale).

Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)