Sez. 3, Ordinanza n. 30031 del 21/11/2024 (Rv. 672912-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA | Notificazione di un atto di impugnazione - Idoneità a fare decorrere il termine breve per il destinatario - Insussistenza - Fondamento - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA
La notificazione dell'impugnazione non equivale, per il destinatario, alla notifica della sentenza, perché non ne consente la legale conoscenza, né la fa presupporre; pertanto, essa è inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto inefficace l'appello incidentale proposto nel termine ex art. 343 c.p.c., ma oltre il termine di trenta giorni dalla data di notificazione dell'impugnazione principale).
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)