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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 272 del 2014

Decisione
decisa il 2014-11-18, depositata il 2014-12-03
ECLI
ECLI:IT:COST:2014:272
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 38197

  • Stupefacenti e sostanze psicotrope
  • Riforma del testo unico sugli stupefacenti e sul trattamento sanzionatorio dei reati ivi contenuti
  • Disposizioni introdotte in sede di conversione di un decreto legge contenente disposizioni per il recupero dei tossicodipendenti detenuti
  • Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate
  • Questioni divenute prive di oggetto
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Sono manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost., degli artt. 4-bis e 4- vicies-ter del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49), recanti modifiche al trattamento sanzionatorio dei reati concernenti le sostanze stupefacenti di cui al d.P.R. n. 309 del 1990. Con la sentenza n. 32 del 2014, successiva all'ordinanza di rimessione, le norme censurate sono state dichiarate costituzionalmente illegittime; esse, pertanto, sono già state rimosse dall'ordinamento con efficacia ex tunc . - Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per sopravvenuta mancanza di oggetto, a seguito della rimozione dall'ordinamento, con efficacia ex tunc, della norma dichiarata costituzionalmente illegittima, v., ex plurimis, le citate ordinanze nn. 206/2014, 186/2014, 321/2013, 177/2013, 315/2012 e 182/2012.

Norme impugnate

  • art. 4-bis d.l. 30 dicembre 2005, n. 272
  • legge 21 febbraio 2006, n. 49
  • art. 4 d.l. 30 dicembre 2005, n. 272

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies-ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49, promosso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Castrovillari nel procedimento penale a carico di A.A. con ordinanza del 12 dicembre 2013, iscritta al n. 117 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 2014. Udito nella camera di consiglio del 18 novembre 2014 il Giudice relatore Marta Cartabia.
punto 1
Ritenuto che, con ordinanza del 12 dicembre 2013 (r.o. n. 117 del 2014), il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Castrovillari ha dubitato della legittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies-ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49, in riferimento all'art. 77, secondo comma, della Costituzione; che, più precisamente, il rimettente ha considerato che il citato art. 4-bis, riformando il trattamento sanzionatorio di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), senza attribuire rilievo alla tipologia delle sostanze stupefacenti, avrebbe un contenuto totalmente disomogeneo rispetto a quello dell'originario decreto-legge, con ciò violando il principio di cui all'art. 77, secondo comma, Cost.; che analoga violazione ha ritenuto sussistere con riferimento al successivo art. 4- vicies-ter, in quanto si tratta di disposizione che sostituisce gli artt. 13 e 14 del d.P.R. n. 309 del 1990, unificando le tabelle che identificano le sostanze stupefacenti; che, per entrambe le disposizioni censurate (artt. 4-bis e 4-vicies-ter), il rimettente ha ritenuto altresì, e in via subordinata, che difetti il requisito di necessità e urgenza ugualmente previsto dal medesimo art. 77, secondo comma, Cost.
punto 2
Considerato che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte, con la sentenza n. 32 del 2014, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, oltre che dell'art. 4-vicies-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49; che, dunque, le questioni di legittimità costituzionale sopra indicate vanno dichiarate manifestamente inammissibili per sopravvenuta carenza di oggetto, giacché, a seguito della sentenza citata, le norme censurate dal giudice a quo sono già state rimosse dall'ordinamento con efficacia ex tunc (ex plurimis, ordinanze n. 206 e n. 186 del 2014, n. 321 e n. 177 del 2013, n. 315 e n. 182 del 2012).
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies-ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49, sollevate, in riferimento all'art. 77, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Castrovillari, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 2014. F.to: Alessandro CRISCUOLO, Presidente Marta CARTABIA, Redattore Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 3 dicembre 2014. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella Paola MELATTI

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