Sez. L, Sentenza n. 23487 del 17/11/2015 (Rv. 637827 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Compenso incentivante ex art. 28, comma 1, lett. e), del c.c.n.l. del personale degli enti pubblici non economici del 16 febbraio 1999 - Personale della Croce Rossa Italiana - Rapporto a tempo determinato - Spettanza - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
Il compenso incentivante, quale elemento della retribuzione legato al raggiungimento di specifici obiettivi programmati nell'ambito dei fini istituzionali dell'ente, deve essere corrisposto anche al personale della Croce Rossa Italiana a tempo determinato, riferendosi l'art. 28, comma 1, lett. e) del c.c.n.l. del personale degli enti pubblici non economici del 16 febbraio 1999, che lo prevede, a "dipendenti" e a "lavoratori" e, quindi, a prestazioni di attività lavorative tanto a tempo indeterminato che determinato, senza che sia desumibile un'incompatibilità ontologica con una modulazione del rapporto a termine.
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 16/02/1999 art. 28, Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 6, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)