Sez. 3, Sentenza n. 5721 del 13/06/1994 (Rv. 487038 - 01)
Esecuzione forzata - Opposizioni - Agli atti esecutivi - Provvedimenti del giudice dell'esecuzione | Pregiudizio di uno specifico interesse del debitore esecutato - Denuncia con l'opposizione agli atti esecutivi - Ammissibilità - Emissione dei provvedimenti contestati, in assenza del creditore - Proponibilità dell'opposizione da parte del debitore esecutato - Esclusione - Carenza di interesse - Configurabilità.
Esecuzione forzata - Opposizioni - Agli atti esecutivi - Provvedimenti del giudice dell'esecuzione
Il debitore esecutato è legittimato alla proposizione di opposizione agli atti esecutivi nei soli casi in cui la denunciata deviazione dal suo modello dell'atto di cui trattasi si traduca in potenziale pregiudizio per il suo specifico interesse e non anche per il solo fatto della sussistenza della detta carenza formale. Ne consegue che il debitore, mentre può denunciare col mezzo suddetto il difetto della propria audizione nei casi in cui questa è prevista dalla legge, non è facultato, per difetto di interesse, a denunciare con lo stesso mezzo l'emissione dei provvedimenti contestati in assenza dei creditori, dei quali pure sia prevista la preventiva audizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)