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Codici penali militari di pace e di guerra

Testo in vigore al

Art. 144 Circostanze aggravanti

1. Nei casi preveduti dagli articoli 142 e 143, se la violenza consiste nell'omicidio, ancorche' tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le corrispondenti pene, stabilite dal codice penale. Tuttavia, la pena detentiva temporanea e' aumentata.

Art. 145 Impedimento a portatori di ordini militari

1. Il militare, che, con violenza o inganno, ferma o trattiene militari o altre persone, imbarcazioni, aeromobili o, in generale, veicoli, spediti con ordini o dispacci riflettenti il servizio militare, ovvero sottrae i dispacci o ne impedisce altrimenti la trasmissione, e' punito con la reclusione militare da due a sette anni.

Art. 146 Minaccia a un inferiore per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri

1. Il superiore, che minaccia l'inferiore per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, ovvero a compiere o ad omettere un atto inerente al proprio ufficio o servizio, e' punito con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni.

Capo III. Dei reati di assenza dal servizio alle armi

Sezione I. Dell'allontanamento illecito

Art. 147 Nozione del reato, sanzione penale

1. Il militare, che, essendo in servizio alle armi, se ne allontana senza autorizzazione e rimane assente per un giorno, e' punito con la reclusione militare fino a sei mesi.

2. Alla stessa pena soggiace il militare, che, essendo legittimamente assente, non si presenta; senza giusto motivo, nel giorno successivo a quello prefisso.

3. Le disposizioni di questo articolo non si applicano, quando il fatto costituisce il reato di diserzione.

Sezione II. Della diserzione

Art. 148 Nozione del reato; sanzione penale

1. Commette il reato di diserzione, ed e' punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni:

  1. 1° il militare, che, essendo in servizio alle armi, se ne allontana senza autorizzazione e rimane assente per cinque giorni consecutivi;

  2. 2° il militare, che, essendo in servizio alle armi e trovandosi legittimamente assente, non si presenta, senza giusto motivo, nei cinque giorni successivi a quello prefisso.35

Art. 149 Casi di diserzione immediata

1. E' considerato immediatamente disertore:

  1. 1° il militare destinato a un corpo di spedizione od operazione, ovvero appartenente all'equipaggio di una nave militare o di un aeromobile militare, che, senza autorizzazione, si trova assente al momento della partenza del corpo, della nave o dell'aeromobile;

  2. 2° il militare, che evade mentre sta scontando la pena detentiva militare;

  3. 3° il militare, che evade mentre e' in stato di detenzione preventiva in un carcere militare; o dovunque, per un reato soggetto alla giurisdizione militare;

  4. 4° il militare, che, senza autorizzazione, prende servizio a bordo di una nave estera o di un aeromobile estero, ovvero nelle forze armate di uno Stato estero;

  5. 5° il militare, che abbandona il servizio alle armi, facendosi sostituire.

2. Il disertore e' punito con la reclusione militare da uno a tre anni nei casi indicati nei numeri 1°, 2° e 3°; da due a cinque anni nel caso indicato nel numero 4°; da cinque a sette anni nel caso indicato nel numero 5°.

3. Nei casi indicati nei numeri 2°, e 3°, non si applicano le disposizioni dell'articolo 385 del codice penale.

Art. 150 Circostanze aggravanti: passaggio all'estero; previo accordo

1. Nei casi preveduti dagli articoli precedenti, se il militare, per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, si reca all'estero, la pena e' aumentata.

2. Le pene stabilite dagli articoli precedenti sono aumentate da un terzo alla meta', quando la diserzione e' commessa da tre o piu' militari, previo accordo.

3. Nel caso preveduto dal comma precedente, l'aumento e' sempre della meta' per i capi, promotori od organizzatori.

Sezione III. Della mancanza alla chiamata

Art. 151 Nozione del reato: sanzione penale

1. Il militare, che, chiamato alle armi per adempiere il servizio di ferma, non si presenta, senza giusto motivo, nei cinque giorni successivi a quello prefisso, e' punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni.

2. La stessa pena si applica al militare in congedo, che, chiamato alle armi, non si presenta, senza giusto motivo, nei tre giorni successivi a quello prefisso.

3. Se la chiamata alle armi e' fatta per solo scopo di istruzione, il militare, che non si presenta, senza giusto motivo, negli otto giorni successivi a quello prefisso, e' punito con la reclusione militare fino a sei mesi.

Art. 152 Circostanza aggravante: passaggio all'estero

1. Nei casi preveduti dai primi due commi dell'articolo precedente, se il militare, per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, si reca all'estero, la pena e' aumentata.

Art. 153 Militare chiamato alle armi, che si fa sostituire

1. Il militare, che, chiamato in servizio alle armi in alcuno dei casi enunciati nell'articolo 151, non si presenta, facendo presentare altri in sua vece, e' considerato immediatamente mancante alla chiamata e punito con le pene rispettivamente stabilite dall'articolo stesso, aumentate da un terzo alla meta'.

Sezione IV. Disposizioni comuni alle sezioni seconda e terza

Art. 154 Circostanza aggravante e circostanza attenuante in relazione alla durata dell'assenza

1. Nei casi preveduti dalle sezioni seconda e terza:

  1. 1° se la durata dell'assenza supera sei mesi, la pena e' aumentata da un terzo alla meta';

  2. 2° se la durata dell'assenza non supera quindici giorni, la pena puo' essere diminuita da un terzo alla meta'.

Art. 155 Persona che sostituisce il militare disertore o il mancante alla chiamata

1. Nei casi preveduti dal numero 5° dell'articolo 149 e dall'articolo 153, colui che si sostituisce al militare disertore o mancante alla chiamata e' punito con le pene ivi stabilite. Tuttavia, la pena puo' essere diminuita.

Art. 156 Rimozione

1. La condanna per alcuno dei reati preveduti dalle sezioni seconda e terza, eccettuato quello preveduto dall'ultimo comma dell'articolo 151, importa la rimozione.

Capo IV. Della mutilazione e della simulazione d'infermita'

Art. 157 Procurata infermita' a fine di sottrarsi permanentemente all'obbligo del servizio militare

1. Il militare, che, a fine di sottrarsi permanentemente all'obbligo del servizio militare, stabilito dalla legge o volontariamente assunto, si mutila o si procura infermita' o imperfezioni, o in qualsiasi altro modo si rende permanentemente inabile a prestare il servizio stesso, e' punito con la reclusione da sei a quindici anni.

2. Nel caso di delitto tentato, si applicano le disposizioni dell'articolo 46, sostituita alla reclusione la reclusione militare.

Art. 158 Procurata infermita' a fine di sottrarsi temporaneamente all'obbligo del servizio militare

1. Il militare, che, a fine di sottrarsi temporaneamente all'obbligo del servizio militare, stabilito dalla legge o volontariamente assunto, si mutila o si procura infermita' o imperfezioni, o in qualsiasi altro modo si rende temporaneamente inabile a prestare il servizio stesso, e' punito con la reclusione militare fino a cinque anni.

2. La stessa pena si applica al militare, che, a fine di sottrarsi a un particolare servizio di un corpo, di un'arma o di una specialita', o comunque di menomare la sua incondizionata idoneita' al servizio militare, si mutila o si procura infermita' o imperfezioni, o in qualsiasi altro modo si rende inabile a prestare un particolare servizio di un corpo, di un'arma o di una specialita', o menoma la sua incondizionata idoneita' al servizio militare, o si rende temporaneamente inabile al servizio stesso.

3. Se dai fatti indicati nei commi precedenti e' derivata inabilita' permanente al servizio militare, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Art. 159 Simulazione d'infermita'

1. Il militare, che simula infermita' o imperfezioni, in modo tale da indurre in errore i suoi superiori o altra Autorita' militare, e' punito con la reclusione militare fino a tre anni, se la simulazione e' commessa a fine di sottrarsi all'obbligo del servizio militare, stabilito dalla legge o volontariamente assunto; e con la reclusione militare fino a un anno, se la simulazione e' commessa per sottrarsi a un particolare servizio di un corpo, di un'arma o di una specialita'.

Art. 160 Fatti commessi dagli iscritti di leva o durante lo stato di congedo

1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche:

  1. 1° agli iscritti di leva;

  2. 2° ai militari in congedo illimitato, per i fatti commessi durante lo stato di congedo, se i militari stessi sono richiamati in servizio alle armi e dal momento stabilito per la loro presentazione.

Art. 161 Procurata inabilita' o simulata infermita' a fine di sottrarsi all'adempimento di alcuno dei doveri inerenti al servizio militare

1. Fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, il militare, che, a fine di sottrarsi all'adempimento di alcuno dei doveri inerenti al servizio militare, in qualsiasi modo si rende inabile al detto adempimento, ovvero simula una infermita' o una imperfezione, e' punito con la reclusione militare fino a sei mesi.

2. Se dal fatto e' derivata inabilita' al servizio militare, si applicano le disposizioni dell'articolo 158.

Art. 162 Circostanza aggravante per i concorrenti nel reato

1. Nel caso di concorso di persone in alcuno dei reati preveduti da questo capo, la pena e' aumentata per coloro che hanno commesso il fatto a fine di lucro.

2. Il pubblico ufficiale, il medico, il chirurgo o altro esercente una professione sanitaria, che concorre in alcuno dei reati preveduti dagli articoli precedenti, soggiace alle pene ivi stabilite, aumentate da un terzo alla meta'. L'aumento e' della meta', se il colpevole e' un ufficiale.

Art. 163 Pena militare accessoria

1. Nei casi indicati negli articoli precedenti, la condanna, quando non ne derivi la degradazione, importa la rimozione.

Capo V. Della distruzione, alienazione, acquisto o ritenzione di effetti militari

Art. 164 Distruzione o alienazione di oggetti d'armamento militare

1. Il militare, che distrae, distrugge, sopprime, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili, o in qualsiasi modo aliena le armi, gli oggetti di armamento, le munizioni di guerra, materiali o altri oggetti, che, a norma dei regolamenti, gli sono forniti dall'amministrazione militare come costituenti il suo armamento militare, e' punito con la reclusione militare fino a quattro anni.