Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio del 12 ottobre 2017 relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO»)
Testo in vigore al
Art. 6 Indipendenza e obbligo di rendere conto
1. L’EPPO è indipendente. Nell’esercizio delle loro funzioni nel quadro del presente regolamento, il procuratore capo europeo, i sostituti del procuratore capo europeo, i procuratori europei, i procuratori europei delegati, il direttore amministrativo nonché il personale dell’EPPO agiscono nell’interesse dell’Unione nel suo complesso, come definito per legge, e non sollecitano né accettano istruzioni da persone esterne all’EPPO, Stati membri dell’Unione europea, istituzioni, organi, uffici o agenzie dell’Unione. Gli Stati membri dell’Unione europea, le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell’Unione rispettano l’indipendenza dell’EPPO e non cercano di influenzarla nell’assolvimento dei suoi compiti.
2. L’EPPO risponde al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea delle sue attività generali e presenta relazioni annuali in conformità dell’articolo7.
Art. 7 Relazioni
1. Ogni anno l’EPPO elabora e rende pubblica una relazione annuale sulle sue attività generali nelle lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione. Essa trasmette la relazione al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali nonché al Consiglio e alla Commissione.
2. Una volta l’anno il procuratore capo europeo compare dinanzi al Parlamento europeo e al Consiglio, nonché dinanzi ai parlamenti nazionali degli Stati membri su richiesta degli stessi, per rendere conto delle attività generali dell’EPPO, fatto salvo l’obbligo del segreto e della riservatezza che incombe all’EPPO per quanto riguarda i singoli casi e i dati personali. Il procuratore capo europeo può essere sostituito da uno dei sostituti del procuratore capo europeo per le audizioni organizzate dai parlamenti nazionali.
Capo III. Status, struttura e organizzazione dell’eppo
Sezione 1. Status e struttura dell’EPPO
Art. 8 Struttura dell’EPPO
1. L’EPPO è un organo dell’Unione indivisibile che opera come un ufficio unico con struttura decentrata.
2. L’EPPO è organizzata a livello centrale e a livello decentrato.
3. Il livello centrale è composto da un ufficio centrale nella sede dell’EPPO. L’ufficio centrale è formato dal collegio, dalle camere permanenti, dal procuratore capo europeo, dai sostituti del procuratore capo europeo, dai procuratori europei e dal direttore amministrativo.
4. Il livello decentrato è composto dai procuratori europei delegati aventi sede negli Stati membri.
5. L’ufficio centrale e i procuratori europei delegati sono assistiti dal personale dell’EPPO nell’esercizio delle funzioni ad essi assegnate dal presente regolamento.
Art. 9 Collegio
1. Il collegio dell’EPPO è composto dal procuratore capo europeo e da un procuratore europeo per Stato membro. Il procuratore capo europeo presiede le riunioni del collegio ed è responsabile della loro preparazione.
2. Il collegio si riunisce periodicamente ed è responsabile della supervisione generale delle attività dell’EPPO. Adotta decisioni su questioni strategiche e su questioni di ordine generale derivanti da singoli casi, in particolare al fine di assicurare la coerenza, l’efficienza e l’uniformità della politica in materia di azione penale dell’EPPO in tutti gli Stati membri, nonché su altre questioni previste nel presente regolamento. Il collegio non adotta decisioni operative in singoli casi. Il regolamento interno dell’EPPO stabilisce le modalità dell’esercizio delle attività di controllo generale e dell’adozione delle decisioni su questioni strategiche e di ordine generale ai sensi del presente articolo.
3. Su proposta del procuratore capo europeo e in conformità del regolamento interno dell’EPPO, il collegio istituisce le camere permanenti.
4. Il collegio adotta il regolamento interno dell’EPPO in conformità dell’articolo 21 e stabilisce le responsabilità per l’esercizio delle funzioni dei membri del collegio e del personale dell’EPPO.
5. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, il collegio adotta decisioni a maggioranza semplice. Ogni membro del collegio ha il diritto di avviare una votazione sulle questioni rimesse alla decisione del collegio. Ciascun membro del collegio dispone di un voto. In caso di parità di voti in merito a questioni rimesse alla decisione del collegio, prevale il voto del procuratore capo europeo.
Art. 10 Camere permanenti
1.
Le camere permanenti sono presiedute dal procuratore capo europeo, o da uno dei sostituti del procuratore capo europeo, o da un procuratore europeo nominato presidente in conformità del regolamento interno dell’EPPO. Oltre al presidente, le camere permanenti dispongono di due membri permanenti. Il numero di camere permanenti e la loro composizione, nonché la ripartizione delle competenze tra le camere, tengono debitamente conto delle esigenze funzionali dell’EPPO e sono determinati in conformità del regolamento interno dell’EPPO.
Il regolamento interno dell’EPPO assicura un’equa distribuzione del carico di lavoro sulla base di un sistema di assegnazione casuale dei casi e, in casi eccezionali e se necessario per il corretto funzionamento dell’EPPO, istituisce procedure per consentire al procuratore capo europeo di decidere di deviare dal principio dell’assegnazione casuale.
2. La camere permanenti monitorano e indirizzano le indagini e le azioni penali condotte dai procuratori europei delegati in conformità dei paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo. Esse garantiscono inoltre il coordinamento delle indagini e delle azioni penali nei casi transfrontalieri, e assicurano l’attuazione delle decisioni adottate dal collegio in conformità dell’articolo 9, paragrafo 2.
3. Alle condizioni e secondo le procedure previste dal presente regolamento, ove opportuno previo esame di un progetto di decisione proposto dal procuratore europeo delegato incaricato del caso, le camere permanenti decidono in merito alle questioni seguenti:
a) portare un caso in giudizio a norma dell’articolo 36, paragrafi 1, 3 e 4;
b) archiviare un caso a norma dell’articolo 39, paragrafo 1, lettere da a) a g);
c) applicare una procedura semplificata di azione penale e incaricare il procuratore europeo delegato di agire ai fini della pronuncia di un provvedimento definitivo nel caso a norma dell’articolo 40;
d) rinviare un caso alle autorità nazionali a norma dell’articolo 34, paragrafi 1, 2, 3 o 6;
e) riaprire un’indagine a norma dell’articolo 39, paragrafo 2.
4. Se necessario, le camere permanenti adottano le seguenti decisioni alle condizioni e secondo le procedure previste dal presente regolamento:
a) incaricare il procuratore europeo delegato di avviare un’indagine conformemente alle disposizioni dell’articolo 26, paragrafi da 1 a 4, qualora non sia stata avviata un’indagine;
b) incaricare il procuratore europeo delegato di esercitare il diritto di avocazione a norma dell’articolo 27, paragrafo 6, qualora il caso non sia stato avocato;
c) deferire al collegio le questioni strategiche o le questioni di ordine generale derivanti da singoli casi a norma dell’articolo 9, paragrafo 2;
d) assegnare un caso a norma dell’articolo 26, paragrafo 3;
e) riassegnare un caso a norma dell’articolo 26, paragrafo 5, o dell’articolo 28, paragrafo 3;
f) approvare la decisione di un procuratore europeo di condurre esso stesso l’indagine a norma dell’articolo 28, paragrafo 4.
5. La competente camera permanente, agendo tramite il procuratore europeo incaricato di supervisionare l’indagine o l’azione penale, può in un caso specifico fornire istruzioni conformemente al diritto nazionale applicabile al procuratore europeo delegato incaricato del caso, ove sia necessario per l’efficiente svolgimento dell’indagine o dell’azione penale, nell’interesse della giustizia, o per assicurare il funzionamento coerente dell’EPPO.
6.
La camera permanente adotta decisioni a maggioranza semplice. La camera procede a votazione su richiesta di uno dei suoi membri. Ciascun membro dispone di un voto. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente. Le decisioni sono adottate dopo deliberazione nelle riunioni delle camere, se del caso sulla base del progetto di decisione proposto dal procuratore europeo delegato incaricato del caso.
Tutto il materiale riguardante un caso è accessibile, su richiesta, alla competente camera permanente ai fini della preparazione delle decisioni.
7.
La camera permanente può decidere di delegare il potere decisionale di cui al paragrafo 3, lettera a) o lettera b), del presente articolo, e in quest’ultimo caso solo per quanto riguarda le norme di cui all’articolo 39, paragrafo 1, lettere da a) a f), al procuratore europeo incaricato della supervisione a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, qualora tale delega possa essere debitamente giustificata con riferimento al grado di gravità del reato o alla complessità del procedimento nel singolo caso, con riguardo a un reato che comporti o possa comportare un danno per gli interessi finanziari dell’Unione inferiore a 100000 EUR. Il regolamento interno dell’EPPO stabilisce orientamenti al fine di assicurare l’applicazione coerente all’interno dell’EPPO.
La camera permanente informa il procuratore capo europeo di ogni eventuale decisione di delegare il proprio potere decisionale. Una volta ricevuta tale informazione, qualora ritenga che ciò sia necessario per assicurare la coerenza delle indagini e delle azioni penali dell’EPPO, il procuratore capo europeo può, entro tre giorni, chiedere alla camera permanente di riesaminare la sua decisione. Se il procuratore capo europeo è un membro della camera permanente interessata, uno dei sostituti del procuratore capo europeo esercita il diritto di chiedere detta riesaminare Il procuratore europeo incaricato della supervisione riferisce alla camera permanente in merito alla pronuncia del provvedimento definitivo nel caso nonché a qualsiasi informazione o circostanza che ritiene possa richiedere una nuova valutazione dell’opportunità di mantenere la delega, in particolare nelle circostanze di cui all’articolo 36, paragrafo 3.
La decisione di delegare il potere decisionale può essere ritirata in qualunque momento su richiesta di uno dei membri della camera permanente ed è decisa a norma del paragrafo 6 del presente articolo. Una delega è ritirata quando un procuratore europeo delegato ha sostituito il procuratore europeo a norma dell’articolo 16, paragrafo 7.
Per garantire l’applicazione coerente del principio di delega, ogni camera permanente riferisce ogni anno al collegio in merito all’uso delle deleghe.
8.
Il regolamento interno dell’EPPO autorizza le camere permanenti ad adottare decisioni attraverso una procedura scritta definita in dettaglio nel regolamento interno stesso.
Tutte le decisioni adottate e le istruzioni fornite in conformità dei paragrafi 3, 4, 5 e 7 sono registrate per iscritto e diventano parte del fascicolo.
9.
Oltre ai membri permanenti, prende parte alle deliberazioni della camera permanente il procuratore europeo incaricato di supervisionare un’indagine o un’azione penale a norma dell’articolo 12, paragrafo 1. Il procuratore europeo ha diritto di voto, tranne per quanto riguarda le decisioni della camera permanente sulle deleghe o il ritiro delle deleghe a norma del paragrafo 7 del presente articolo, sull’assegnazione e la riassegnazione di cui all’articolo 26, paragrafi 3, 4 e 5, e all’articolo 27, paragrafo 6, e sull’opportunità di rinviare un caso a giudizio (articolo 36, paragrafo 3) se più di uno Stato membro è competente per l’esame del caso e in situazioni di cui all’articolo 31, paragrafo 8.
Una camera permanente può inoltre, su richiesta di un procuratore europeo o di un procuratore europeo delegato o di propria iniziativa, invitare altri procuratori europei o procuratori europei delegati interessati da un caso ad assistere alle sue riunioni senza diritto di voto.
10. I presidenti delle camere permanenti provvedono, conformemente al regolamento interno dell’EPPO, a informare il collegio delle decisioni adottate a norma del presente articolo al fine di consentirgli di espletare la sua funzione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2.
Art. 11 Procuratore capo europeo e sostituti del procuratore capo europeo
1. Il procuratore capo europeo è al vertice dell’EPPO. Organizza il lavoro dell’EPPO, dirige le sue attività e adotta le decisioni in conformità del presente regolamento e del regolamento interno dell’EPPO.
2. Sono nominati due sostituti del procuratore capo europeo per assistere il procuratore capo europeo nell’esercizio delle sue funzioni e per sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
3. Il procuratore capo europeo rappresenta l’EPPO dinanzi alle istituzioni dell’Unione e degli Stati membri dell’Unione europea e dinanzi a terzi. Il procuratore capo europeo può delegare i suoi compiti di rappresentanza a uno dei sostituti del procuratore capo europeo o a un procuratore europeo.
Art. 12 Procuratori europei
1.
Per conto della camera permanente e conformemente a eventuali istruzioni da questa fornite in conformità dell’articolo 10, paragrafi 3, 4 e 5, i procuratori europei supervisionano le indagini e le azioni penali di cui sono responsabili i procuratori europei delegati incaricati del caso nel rispettivo Stato membro di origine. I procuratori europei presentano sintesi dei casi soggetti alla loro supervisione e, se del caso, proposte di decisioni di detta camera sulla base di progetti di decisioni elaborati dai procuratori europei delegati.
Fatto salvo l’articolo 16, paragrafo 7, il regolamento interno dell’EPPO prevede un meccanismo di sostituzione tra procuratori europei qualora il procuratore europeo incaricato della supervisione sia temporaneamente assente dalle sue funzioni o sia per altri motivi impossibilitato a esercitare le funzioni dei procuratori europei. Il sostituto procuratore europeo può assolvere tutte le funzioni di un procuratore europeo, eccetto la possibilità di condurre un’indagine ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 4.
2. Un procuratore europeo può chiedere, in via eccezionale e per ragioni attinenti al carico di lavoro derivante dal numero di indagini e azioni penali nel proprio Stato membro di origine o a un personale conflitto di interessi, che la supervisione delle indagini e azioni penali relative a singoli casi trattati da procuratori europei delegati nel proprio Stato membro di origine sia assegnata ad altri procuratori europei, fatto salvo l’assenso di questi ultimi. Il procuratore capo europeo decide sulla richiesta in base al carico di lavoro di un procuratore europeo. Nel caso di un conflitto di interessi riguardante un procuratore europeo, il procuratore capo europeo accoglie la richiesta. Il regolamento interno stabilisce i principi che disciplinano tale decisione e la procedura per la successiva assegnazione dei casi in questione. L’articolo 28, paragrafo 4, non si applica alle indagini e azioni penali sottoposte a supervisione in conformità del presente paragrafo.
3. I procuratori europei incaricati della supervisione possono, in un caso specifico e in osservanza del diritto nazionale applicabile e delle istruzioni impartite dalla competente camera permanente, impartire istruzioni al procuratore europeo delegato incaricato del caso, laddove sia necessario per l’efficiente svolgimento dell’indagine e dell’azione penale o nell’interesse della giustizia, o per assicurare il funzionamento coerente dell’EPPO.
4. Se la legislazione nazionale di uno Stato membro prevede il riesame interno di taluni atti nell’ambito della struttura della procura nazionale, il riesame di tali atti adottati dal procuratore europeo delegato rientra nei poteri di controllo del procuratore europeo incaricato della supervisione in conformità del regolamento interno dell’EPPO, fatti salvi i poteri di supervisione e di monitoraggio della camera permanente.
5. I procuratori europei fungono da collegamento e canali di informazione tra le camere permanenti e i procuratori europei delegati nei rispettivi Stati membri di origine. Essi monitorano l’esecuzione dei compiti dell’EPPO nei rispettivi Stati membri in stretta consultazione con i procuratori europei delegati. Essi provvedono affinché, in conformità del presente regolamento e del regolamento interno dell’EPPO, l’ufficio centrale trasmetta ogni informazione utile ai procuratori europei delegati e viceversa.
Art. 13 Procuratori europei delegati
1.
I procuratori europei delegati agiscono per conto dell’EPPO nei rispettivi Stati membri e dispongono degli stessi poteri dei procuratori nazionali in materia di indagine, azione penale e atti volti a rinviare casi a giudizio, in aggiunta e fatti salvi i poteri specifici e lo status conferiti loro e alle condizioni stabilite dal presente regolamento.
I procuratori europei delegati sono responsabili delle indagini e azioni penali da essi stessi avviate, ad essi assegnate o da essi rilevate avvalendosi del diritto di avocazione. I procuratori europei delegati seguono le indicazioni e istruzioni della camera permanente incaricata del caso nonché le istruzioni del procuratore europeo incaricato della supervisione.
I procuratori europei delegati sono altresì responsabili di portare casi in giudizio e dispongono, in particolare, del potere di formulare l’imputazione, partecipare all’assunzione delle prove ed esercitare i rimedi disponibili in conformità del diritto nazionale.
2. In ciascuno Stato membro sono presenti due o più procuratori europei delegati. Il procuratore capo europeo, dopo essersi consultato e aver raggiunto un accordo con le competenti autorità degli Stati membri, approva il numero dei procuratori europei delegati nonché la ripartizione funzionale e territoriale delle competenze tra i procuratori europei delegati all’interno di ciascuno Stato membro.
3. I procuratori europei delegati possono espletare anche le funzioni di pubblici ministeri nazionali, a condizione che ciò non impedisca loro di assolvere gli obblighi derivanti dal presente regolamento. Essi informano il procuratore europeo incaricato della supervisione in merito a tali funzioni. Qualora in un qualsiasi momento un procuratore europeo delegato non possa svolgere le sue funzioni di procuratore europeo delegato in ragione dell’esercizio delle funzioni di procuratore nazionale, ne informa il procuratore europeo incaricato della supervisione, il quale si consulta con la procura nazionale competente per stabilire se debbano prevalere le funzioni di cui al presente regolamento. Il procuratore europeo può proporre alla camera permanente di riassegnare il caso a un altro procuratore europeo delegato dello stesso Stato membro o svolgere l’indagine egli stesso a norma dell’articolo 28, paragrafi 3 e 4.
Sezione 2. Nomina e rimozione dei membri dell’EPPO
Art. 14 Nomina e rimozione del procuratore capo europeo
1. Il Parlamento europeo e il Consiglio nominano di comune accordo il procuratore capo europeo per un mandato non rinnovabile di sette anni. Il Consiglio delibera a maggioranza semplice.
2. Il procuratore capo europeo è selezionato tra candidati che:
a) sono membri attivi delle procure o della magistratura degli Stati membri, oppure procuratori europei attivi;
b) offrono tutte le garanzie di indipendenza;
c) possiedono le qualifiche necessarie per essere nominati alle più alte funzioni a livello di procura o giurisdizionali nei rispettivi Stati membri e vantano una rilevante esperienza pratica in materia di sistemi giuridici nazionali, di indagini finanziarie e di cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale, o hanno svolto la funzione di procuratori europei, e
d) possiedono una sufficiente esperienza manageriale e le qualifiche per il posto in questione.
3. La selezione si basa su un invito generale a presentare candidature pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, a seguito del quale un comitato di selezione stabilisce una rosa di candidati qualificati da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio. Il comitato di selezione è composto di dodici persone scelte tra ex membri della Corte di giustizia e della Corte dei conti, ex membri nazionali di Eurojust, membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali, procuratori di alto livello e giuristi di notoria competenza. Una delle persone scelte è proposta dal Parlamento europeo. Il Consiglio stabilisce le regole di funzionamento del comitato di selezione e adotta una decisione che ne nomina i membri su proposta della Commissione.
4. In caso di nomina di un procuratore europeo a procuratore capo europeo, il suo posto di procuratore europeo è ricoperto senza ritardo secondo la procedura di cui all’articolo 16, paragrafi 1 e 2.
5. La Corte di giustizia può, su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, rimuovere dall’incarico il procuratore capo europeo qualora riscontri che non è più in grado di esercitare le sue funzioni o che ha commesso una colpa grave.
6. Se il procuratore capo europeo si dimette, se è rimosso dal suo incarico o se abbandona il suo incarico per qualsiasi motivo, il posto è immediatamente ricoperto secondo la procedura di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.
Art. 15 Nomina e rimozione dei sostituti del procuratore capo europeo
1. Il collegio nomina due procuratori europei a sostituti del procuratore capo europeo per un mandato rinnovabile di tre anni di durata non superiore a quella dei loro mandati di procuratore europeo. Il processo di selezione è disciplinato dal regolamento interno dell’EPPO. I sostituti del procuratore capo europeo mantengono lo status di procuratori europei.
2. Le norme e le condizioni per l’esercizio della funzione di sostituto del procuratore capo europeo sono stabilite nel regolamento interno dell’EPPO. Qualora un procuratore europeo non sia più in grado di esercitare le funzioni di sostituto del procuratore capo europeo, il collegio può decidere, in conformità del regolamento interno dell’EPPO, di rimuovere il sostituto del procuratore capo europeo da tale incarico.
3. Se un sostituto del procuratore capo europeo si dimette, se è rimosso dal suo incarico o se abbandona il suo incarico di sostituto del procuratore capo europeo per qualsiasi motivo, il posto è ricoperto senza ritardo secondo la procedura di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 16, rimane procuratore europeo.
Art. 16 Nomina e rimozione dei procuratori europei
1. Ciascuno Stato membro designa tre candidati al posto di procuratore europeo tra candidati che:
a) sono membri attivi delle procure o della magistratura dello Stato membro interessato;
b) offrono tutte le garanzie di indipendenza; e
c) possiedono le qualifiche necessarie per essere nominati ad alte funzioni a livello di procura o giurisdizionali nei rispettivi Stati membri e vantano una rilevante esperienza pratica in materia di sistemi giuridici nazionali, di indagini finanziarie e di cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale.
2. Il Consiglio, ricevuto il parere motivato del comitato di selezione di cui all’articolo 14, paragrafo 3, seleziona e nomina uno dei candidati al posto di procuratore europeo dello Stato membro in questione. Se il comitato di selezione ritiene che un candidato non soddisfi le condizioni necessarie all’esercizio delle funzioni di procuratore europeo, il suo parere è vincolante per il Consiglio.
3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice, seleziona e nomina i procuratori europei per un mandato non rinnovabile di sei anni. Alla fine del periodo di sei anni il Consiglio può decidere di prorogare il mandato per un massimo di tre anni.
4. Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale di un terzo dei procuratori europei. Il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice, adotta disposizioni transitorie relative alla nomina dei procuratori europei per e durante il primo mandato.
5. La Corte di giustizia può, su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, rimuovere dall’incarico un procuratore europeo qualora riscontri che non è più in grado di esercitare le sue funzioni o che ha commesso una colpa grave.
6. Se un procuratore europeo si dimette, se è rimosso dal suo incarico o se abbandona il suo incarico per qualsiasi altro motivo, il posto è ricoperto senza ritardo secondo la procedura di cui ai paragrafi 1 e 2. Se svolge anche la funzione di sostituto del procuratore capo europeo, il procuratore europeo in questione è automaticamente rimosso anche da tale incarico.
7.
Su designazione di ogni procuratore europeo, il collegio nomina uno dei procuratori europei delegati dello stesso Stato membro quale sostituto del procuratore europeo nel caso in cui non sia in grado di svolgere le sue funzioni o che abbia abbandonato il suo incarico in conformità dei paragrafi 5 e 6.
Se il collegio constata la necessità di una sostituzione, la persona nominata agisce come procuratore europeo ad interim, in attesa della sostituzione definitiva o del ritorno del procuratore europeo, per un periodo non superiore a tre mesi. Se necessario, il collegio può, su richiesta, prorogare tale periodo. I meccanismi e le modalità di sostituzione temporanea sono stabiliti e disciplinati dal regolamento interno dell’EPPO.
Art. 17 Nomina e rimozione dei procuratori europei delegati
1. Su proposta del procuratore capo europeo, il collegio nomina i procuratori europei delegati designati dagli Stati membri. Il collegio può rigettare la designazione qualora la persona designata non soddisfi i criteri di cui al paragrafo 2. I procuratori europei delegati sono nominati per un periodo rinnovabile di cinque anni.
2. Dal momento della nomina a procuratore europeo delegato e fino alla rimozione dall’incarico, i procuratori europei delegati sono membri attivi delle procure o della magistratura dei rispettivi Stati membri che li hanno designati. Essi offrono tutte le garanzie di indipendenza, possiedono le qualifiche necessarie e vantano una rilevante esperienza pratica relativa al loro sistema giuridico nazionale.
3. Il collegio rimuove dall’incarico un procuratore europeo delegato se riscontra che non risponde più alle condizioni di cui al paragrafo 2, non è in grado di esercitare le sue funzioni o ha commesso una colpa grave.
4. Se uno Stato membro decide la rimozione dall’incarico o l’adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti di un procuratore nazionale nominato procuratore europeo delegato per motivi non connessi alle responsabilità che gli derivano dal presente regolamento, esso informa il procuratore capo europeo prima di attivarsi in tal senso. Uno Stato membro non può rimuovere dall’incarico un procuratore europeo delegato o adottare provvedimenti disciplinari nei suoi confronti per motivi connessi alle responsabilità che gli derivano dal presente regolamento senza il consenso del procuratore capo europeo. Se il procuratore capo europeo non dà il suo consenso, lo Stato membro interessato può chiedere al collegio di esaminare la questione.
5. Se un procuratore europeo delegato si dimette, se il suo intervento non è più necessario per assolvere le funzioni dell’EPPO, oppure se è rimosso dal suo incarico o se abbandona il suo incarico per qualsiasi altro motivo, lo Stato membro interessato ne informa immediatamente il procuratore capo europeo e, se del caso, designa un altro procuratore affinché sia nominato come nuovo procuratore europeo delegato in conformità del paragrafo 1.
Art. 18 Status del direttore amministrativo
1. Il direttore amministrativo è assunto come agente temporaneo dell’EPPO ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.
2. Il direttore amministrativo è nominato dal collegio in base a un elenco di candidati proposto dal procuratore capo europeo, seguendo una procedura di selezione aperta e trasparente a norma del regolamento interno dell’EPPO. Per la conclusione del contratto con il direttore amministrativo, l’EPPO è rappresentata dal procuratore capo europeo.
3. La durata del mandato del direttore amministrativo è di quattro anni. Entro la fine di tale periodo, il collegio effettua una valutazione che tenga conto dei risultati ottenuti dal direttore amministrativo.
4. Agendo su proposta del procuratore capo europeo, il quale tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 3, il collegio può prorogare una volta il mandato del direttore amministrativo per un periodo non superiore a quattro anni.
5. Il direttore amministrativo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un’altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.
6. Il direttore amministrativo risponde al procuratore capo europeo e al collegio.
7. Fatte salve le norme applicabili in materia di risoluzione del contratto contenute nello statuto e nel regime applicabile, il direttore amministrativo può essere rimosso dall’EPPO su decisione del collegio a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.
Art. 19 Compiti del direttore amministrativo
1. A fini amministrativi e di bilancio, l’EPPO è gestita dal suo direttore amministrativo.
2. Fatte salve le competenze del collegio o del procuratore capo europeo, il direttore amministrativo esercita le sue funzioni in piena indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo o altro organismo.
3. Il direttore amministrativo è il rappresentante legale dell’EPPO a fini amministrativi e di bilancio. Il direttore amministrativo esegue il bilancio dell’EPPO.
4. Il direttore amministrativo è responsabile dell’esecuzione dei compiti amministrativi conferiti all’EPPO, tra cui in particolare:
a) assicurare la gestione corrente dell’EPPO e la gestione del personale;
b) attuare le decisioni adottate dal procuratore capo europeo o dal collegio;
c) elaborare una proposta relativa al documento di programmazione annuale e pluriennale e presentarla al procuratore capo europeo;
d) attuare i documenti di programmazione annuale e pluriennale e riferirne al collegio;
e) elaborare le parti amministrativa e di bilancio della relazione annuale sulle attività dell’EPPO;
f) elaborare un piano d’azione volto a dare seguito alle conclusioni delle relazioni di audit interne ed esterne, delle valutazioni e delle indagini, incluse quelle del garante europeo della protezione dei dati e dell’OLAF, e riferirne ad essi e al collegio due volte l’anno;
g) elaborare una strategia antifrode interna dell’EPPO e presentarla al collegio per approvazione;
h) elaborare una proposta relativa al progetto di regole finanziarie applicabili all’EPPO e presentarla al procuratore capo europeo;
i) elaborare una proposta relativa al progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell’EPPO e presentarla al procuratore capo europeo;
j) fornire il necessario sostegno amministrativo per facilitare l’attività operativa dell’EPPO;
k) fornire assistenza al procuratore capo europeo e ai sostituti del procuratore capo europeo nello svolgimento delle loro funzioni.
Art. 20 Regime amministrativo provvisorio dell’EPPO
1. Sulla base degli stanziamenti di bilancio provvisori assegnati nel proprio bilancio, la Commissione è responsabile dell’istituzione e del funzionamento amministrativo iniziale dell’EPPO finché questa non avrà la capacità di eseguire il proprio bilancio. A tal fine la Commissione può:
a) designare, previa consultazione del Consiglio, un funzionario della Commissione che svolga le funzioni di direttore amministrativo ad interim ed eserciti i compiti assegnati al direttore amministrativo, compresi i poteri conferiti dallo statuto e dal regime applicabile all’autorità che ha il potere di nomina in relazione al personale amministrativo dell’EPPO, per quanto riguarda eventuali posti vacanti da ricoprire prima che il direttore amministrativo assuma le proprie funzioni ai sensi dell’articolo 18;
b) offrire assistenza all’EPPO, in particolare distaccando un numero limitato di funzionari della Commissione necessari per svolgere le attività amministrative dell’EPPO sotto la responsabilità del direttore amministrativo ad interim.
2. Il direttore amministrativo ad interim può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti iscritti nel bilancio dell’EPPO e può concludere contratti, compresi quelli relativi al personale.
3. Una volta che il collegio assume le proprie funzioni in conformità dell’articolo 9, paragrafo 1, il direttore amministrativo ad interim esercita le proprie funzioni in conformità dell’articolo 18. Il direttore amministrativo ad interim decade una volta che il direttore amministrativo ha assunto le proprie funzioni in seguito alla nomina da parte del collegio ai sensi dell’articolo 18.
4. Fino a quando il collegio non assume le proprie funzioni ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, la Commissione esercita le sue funzioni di cui al presente articolo in consultazione con un gruppo di esperti composto da rappresentanti degli Stati membri.
Sezione 3. Regolamento interno dell’EPPO
Art. 21 Regolamento interno dell’EPPO
1. L’organizzazione del lavoro dell’EPPO è disciplinata dal suo regolamento interno.
2. Una volta istituita l’EPPO, il procuratore capo europeo elabora senza ritardo una proposta di regolamento interno dell’EPPO che il collegio deve adottare a maggioranza dei due terzi.
3. Le modifiche al regolamento interno possono essere proposte da qualsiasi procuratore europeo e sono adottate su decisione del collegio a maggioranza dei due terzi.
Capo IV. Competenza ed esercizio della competenza dell’eppo
Sezione 1. Competenza dell’EPPO
Art. 22 Competenza materiale dell’EPPO
1. L’EPPO è competente per i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui alla direttiva (UE) 2017/1371, quale attuata dal diritto nazionale, indipendentemente dall’eventualità che la stessa condotta criminosa possa essere qualificata come un altro tipo di reato ai sensi del diritto nazionale. Per quanto riguarda i reati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), della direttiva (UE) 2017/1371, quale attuata dalla legislazione nazionale, l’EPPO è competente soltanto qualora le azioni od omissioni di carattere intenzionale definite in detta disposizione siano connesse al territorio di due o più Stati membri e comportino un danno complessivo pari ad almeno 10 milioni di EUR.
2. L’EPPO è competente anche per i reati relativi alla partecipazione a un’organizzazione criminale definiti nella decisione quadro 2008/841/GAI, quale attuata dal diritto nazionale, se l’attività criminosa di tale organizzazione criminale è incentrata sulla commissione di uno dei reati di cui al paragrafo 1.
3. L’EPPO è altresì competente per qualsiasi altro reato indissolubilmente connesso a una condotta criminosa rientrante nell’ambito di applicazione del paragrafo 1 del presente articolo. La competenza riguardo a tali reati può essere esercitata solo in conformità dell’articolo 25, paragrafo 3.
4. In ogni caso, l’EPPO non è competente per i reati in materia di imposte dirette nazionali, ivi inclusi i reati ad essi indissolubilmente legati. Il presente regolamento non pregiudica la struttura e il funzionamento dell’amministrazione fiscale degli Stati membri.
Art. 23 Competenza territoriale e personale dell’EPPO
L’EPPO è competente per i reati di cui all’articolo 22 se tali reati:
a) sono stati commessi in tutto o in parte nel territorio di uno o più Stati membri;
b) sono stati commessi da un cittadino di uno Stato membro, a condizione che uno Stato membro sia competente per tali reati quando sono commessi al di fuori del suo territorio, o
c) sono stati commessi al di fuori dei territori di cui alla lettera a) da una persona che al momento del reato era soggetta allo statuto o al regime applicabile, a condizione che uno Stato membro sia competente per tali reati quando sono commessi al di fuori del suo territorio.
Sezione 2. Esercizio della competenza dell’EPPO
Art. 24 Comunicazione, registrazione e verifica di informazioni
1. Le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell’Unione e le autorità degli Stati membri competenti ai sensi del diritto nazionale applicabile comunicano senza indebito ritardo all’EPPO qualsiasi condotta criminosa in relazione alla quale essa potrebbe esercitare la sua competenza in conformità dell’articolo 22, dell’articolo 25, paragrafi 2 e 3.
2. Quando un’autorità giudiziaria o di polizia di uno Stato membro avvia un’indagine su un reato in relazione al quale l’EPPO potrebbe esercitare la propria competenza ai sensi dell’articolo 22 e dell’articolo 25, paragrafi 2 e 3, o qualora, in qualsiasi momento successivo all’avvio di un’indagine, la competente autorità giudiziaria o di polizia di uno Stato membro ritenga che un’indagine riguardi un reato, tale autorità ne informa senza indebito ritardo l’EPPO, di modo che quest’ultima possa decidere se esercitare il proprio diritto di avocazione ai sensi dell’articolo 27.
3. Quando un’autorità giudiziaria o di polizia di uno Stato membro avvia un’indagine su un reato quale definito all’articolo 22 e ritiene che l’EPPO, conformemente all’articolo 25, paragrafo 3, non possa esercitare la sua competenza, ne informa l’EPPO.
4. La segnalazione contiene, come minimo, una descrizione dei fatti, compresa una valutazione del danno reale o potenziale, la possibile qualificazione giuridica e qualsiasi informazione disponibile riguardo alle potenziali vittime, agli indagati e a qualsiasi altra persona coinvolta.
5. L’EPPO è altresì informata, in conformità dei paragrafi 1 e 2del presente articolo, dei casi in cui non sia possibile valutare se siano soddisfatti i criteri di cui all’articolo 25, paragrafo 2.
6. Le informazioni fornite all’EPPO sono registrate e verificate conformemente al suo regolamento interno. La verifica valuta se, sulla base delle informazioni fornite ai sensi dei paragrafi 1 e 2, vi siano motivi per avviare un’indagine o per esercitare il diritto di avocazione.
7.
Se, a seguito della verifica, l’EPPO decide che non vi sono motivi per avviare un’indagine ai sensi dell’articolo 26 o per esercitare il suo diritto di avocazione ai sensi dell’articolo 27, si procede all’annotazione della motivazione nel sistema automatico di gestione dei fascicoli.
L’EPPO informa l’autorità che ha segnalato la condotta criminosa ai sensi dei paragrafi 1 o 2, nonché le vittime di reato e, ove previsto dal diritto nazionale, altre persone che hanno segnalato la condotta criminosa.
8. Se l’EPPO viene a conoscenza della possibilità che sia stato commesso un reato che esula dalla sua competenza, essa ne informa senza indebito ritardo le autorità nazionali competenti e trasmette loro tutte le prove pertinenti.
9. In casi specifici, l’EPPO può richiedere le ulteriori informazioni pertinenti di cui dispongono le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell’Unione e le autorità degli Stati membri. Le informazioni richieste possono riguardare violazioni che abbiano comportato un danno per gli interessi finanziari dell’Unione, diverse da quelle di competenza dell’EPPO ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 2.
10. L’EPPO può richiedere ulteriori informazioni per consentire al collegio di emanare, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, direttive generali sull’interpretazione dell’obbligo di informare l’EPPO in merito ai casi rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 25, paragrafo 2.
Art. 25 Esercizio della competenza dell’EPPO
1. L’EPPO esercita la sua competenza avviando un’indagine a norma dell’articolo 26 o decidendo di avvalersi del suo diritto di avocazione ai sensi dell’articolo 27. Se l’EPPO decide di esercitare la sua competenza, le autorità nazionali competenti non esercitano la loro competenza in relazione alla stessa condotta criminosa.
2.
Qualora un reato rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 22 abbia comportato o possa comportare un danno per gli interessi finanziari dell’Unione inferiore a 10000 EUR, l’EPPO può esercitare la sua competenza soltanto se:
a) il caso ha ripercussioni a livello dell’Unione che richiedono lo svolgimento di un’indagine da parte dell’EPPO; oppure
b) possono essere sospettati di aver commesso il reato funzionari o altri agenti dell’Unione, ovvero membri delle istituzioni dell’Unione.
Se del caso, l’EPPO consulta le autorità nazionali competenti o gli organi dell’Unione per stabilire se siano soddisfatti i criteri di cui alle lettere a) e b) del primo comma.
3.
L’EPPO si astiene dall’esercitare la sua competenza in relazione a qualsiasi reato rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 22 e, previa consultazione con le autorità nazionali competenti, rinvia senza indebito ritardo il caso a queste ultime a norma dell’articolo 34 se:
a) la sanzione massima prevista dal diritto nazionale per un reato rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 22, paragrafo 1, è equivalente o meno severa della sanzione massima per il reato indissolubilmente connesso di cui all’articolo 22, paragrafo 3, a meno che quest’ultimo reato non sia stato strumentale alla commissione del reato rientrante nel campo di applicazione dell’articolo 22, paragrafo 1; o
b) vi è motivo di presumere che il danno reale o potenziale per gli interessi finanziari dell’Unione causato da un reato di cui all’articolo 22 non sia superiore al danno reale o potenziale arrecato a un’altra vittima.
La lettera b) del primo comma del presente paragrafo non si applica ai reati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere a), b) e d), della direttiva (UE) 2017/1371 quale attuata dal diritto nazionale.
4. L’EPPO può, con il consenso delle autorità nazionali competenti, esercitare la propria competenza in relazione ai reati di cui all’articolo 22, in casi che ne sarebbero altrimenti esclusi per effetto dell’applicazione del paragrafo 3, lettera b), del presente articolo qualora appaia che l’EPPO sia in una posizione migliore per svolgere indagini o esercitare l’azione penale.
5. L’EPPO informa senza indebito ritardo le autorità nazionali competenti di qualsiasi decisione di esercitare o di astenersi dall’esercitare la sua competenza.
6. In caso di disaccordo tra l’EPPO e le procure nazionali sulla questione se la condotta criminosa rientri nel campo di applicazione dell’articolo 22, paragrafi 2 o 3, o dell’articolo 25, paragrafi 2 o 3, le autorità nazionali competenti a decidere sull’attribuzione delle competenze per l’esercizio dell’azione penale a livello nazionale decidono chi è competente per indagare il caso. Gli Stati membri specificano l’autorità nazionale che decide sull’attribuzione della competenza.
Capo V. Norme procedurali applicabili alle indagini, alle misure investigative, all’azione penale e alle alternative all’azione penale
Sezione 1. Norme relative alle indagini
Art. 26 Avvio delle indagini e ripartizione delle competenze all’interno dell’EPPO
1. Se, conformemente al diritto nazionale applicabile, esistono ragionevoli motivi per ritenere che sia o sia stato commesso un reato di competenza dell’EPPO, un procuratore europeo delegato di uno Stato membro che, secondo il suo diritto nazionale, è competente per il reato, fatte salve le norme di cui all’articolo 25, paragrafi 2 e 3, avvia un’indagine e lo annota nel sistema automatico di gestione dei fascicoli.
2. Se, a seguito della verifica effettuata a norma dell’articolo 24, paragrafo 6, l’EPPO decide di avviare un’indagine, essa ne informa senza indebito ritardo l’autorità che ha segnalato la condotta criminosa in conformità dell’articolo 24, paragrafi 1 o 2.
3. Se un procuratore europeo delegato non ha avviato alcuna indagine, la camera permanente cui è stato assegnato il caso incarica, alle condizioni di cui al paragrafo 1, un procuratore europeo delegato di avviarne una.
4. Un caso è di norma aperto e trattato da un procuratore europeo delegato dello Stato membro in cui si trova il centro dell’attività criminosa oppure, se sono stati commessi più reati connessi di competenza dell’EPPO, dello Stato membro in cui è stata commessa la maggior parte dei reati. Un procuratore europeo delegato di un altro Stato membro competente nel caso di specie può avviare o essere incaricato dalla camera permanente competente di avviare un’indagine soltanto qualora una deviazione dalla norma di cui alla precedente frase sia debitamente giustificata, tenuto conto dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
a) il luogo di residenza abituale dell’indagato o dell’imputato;
b) la nazionalità dell’indagato o dell’imputato;
c) il luogo in cui si è verificato il danno finanziario principale.
5.
Finché non sia deciso di esercitare l’azione penale ai sensi dell’articolo 36, la camera permanente competente può, in un caso rientrante nella competenza di più Stati membri e previa consultazione con i procuratori europei e/o i procuratori europei delegati interessati, decidere di:
a) riassegnare il caso a un procuratore europeo delegato di un altro Stato membro;
b) riunire o separare i casi e, per ogni caso, scegliere il procuratore europeo delegato che ne è incaricato,
se tali decisioni sono nell’interesse generale della giustizia e conformi ai criteri di scelta del procuratore europeo delegato incaricato del procedimento ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo.
6. Al momento di decidere di riassegnare, riunire o separare un procedimento, la camera permanente tiene debitamente conto dello stato delle indagini in quel momento.
7. L’EPPO informa senza indebito ritardo le autorità nazionali competenti di qualsiasi decisione di avviare un’indagine.