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Sez. 1, Sentenza n. 2926 del 11/05/1982 (Rv. 420826 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - APPALTI, SOMMINISTRAZIONI, FORNITURE - IN GENERE - PLURALITÀ DI CONTRATTI DI TRASPORTI DI MERCE - PRESUNZIONE DI RICORRENZA DI UN UNITARIO CONTRATTO DI APPALTO DEL RELATIVO SERVIZIO - CONDIZIONI - PROVA CONTRARIA - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420826-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - APPALTI, SOMMINISTRAZIONI, FORNITURE - IN GENERE - PLURALITÀ DI CONTRATTI DI TRASPORTI DI MERCE - PRESUNZIONE DI RICORRENZA DI UN UNITARIO CONTRATTO DI APPALTO DEL RELATIVO SERVIZIO - CONDIZIONI - PROVA CONTRARIA - AMMISSIBILITÀ.*

In tema d'imposta di registro con riguardo ad una serie continuata di trasporti di merce, l'amministrazione finanziaria può invocare, prescindendo dal contenuto formale dei negozi predisposti dalle parti, la presunzione di ricorrenza di un unitario contratto di appalto del relativo servizio, anziché di una molteplicità di contratti di trasporto, a norma dell'art. 6 del R.d.l. 15 novembre 1937 n. 1924, qualora le modalità di esecuzione dei trasporti medesimi, ed in genere il comportamento delle parti, siano tali da evidenziare un rapporto contrattuale unico ed onnicomprensivo, caratterizzato da continuità e predeterminazione delle rispettive prestazioni. Peraltro, ove sussistano gli estremi di detta presunzione, il contribuente è ammesso a fornire la prova contraria, con qualsiasi documento, e, quindi, anche mediante scritture negoziali e fatture. (V 2620/81, mass n 413392; (V 1902/80, mass n 405518).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 52, Regio Decr. Legge 15/11/1937 num. 1924 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)