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Sez. 1, Sentenza n. 5245 del 21/04/2000 (Rv. 535930 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI | Mancata costituzione - Cancellazione della causa dal ruolo - Mancata riassunzione entro l'anno - Estinzione del processo - Causa iscritta a ruolo dall'appellato - Mancata costituzione e mancata comparizione dell'appellante - Fissazione di una seconda udienza da comunicarsi all'appellante - Necessità - Mancata comparizione dell'appellante a tale udienza - Improcedibilità del gravame (fattispecie anteriore alla modifica dll'art. 348 cod. proc. civ.).
Stato
decisa il 2000-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535930-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI

La norma di cui all'art. 348 cod. proc. civ., nel testo previgente alla modifica di cui alla legge 353/90, andava interpretata nel senso che la mancata costituzione sia dell'appellante che dell'appellato comportava la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, se non riassunto entro l'anno, mentre la mancata costituzione del solo appellante (in caso di iscrizione a ruolo della causa ad opera dell'appellato) e la sua mancata comparizione alla prima udienza non autorizzava alcuna dichiarazione di improcedibilità immediata del gravame,, dovendo, per converso, il giudice fissare una seconda udienza - dandone opportuna comunicazione all'appellante -, la mancata comparizione alla quale, da parte dell'appellante stesso, era legittima causa della declaratoria di improcedibilità dell'appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. Abrog. art. 348

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)