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Sez. 2, Sentenza n. 45402 del 02/07/2018 Ud. (dep. 09/10/2018) Rv. 275510 - 01

TERMINI PROCESSUALI - ORARIO DELL'UFFICIO GIUDIZIARIO | Tempestività del deposito dell'atto di impugnazione - Prova - Timbro di deposito apposto dall'ufficio ricevente - Eccezione di intempestività - Parte che la invoca - Onere della prova - Sussistenza.
Stato
decisa il 2018-07-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275510-01

TERMINI PROCESSUALI - ORARIO DELL'UFFICIO GIUDIZIARIO

Le parti impugnanti, sia quella pubblica sia quella privata, possono documentare la tempestività del deposito dell'atto di impugnazione solo attraverso il timbro di deposito apposto dall'ufficio ricevente che, avendo natura pubblicistica, fa fede sino a querela di falso della tempestività e della ritualità del deposito; ne deriva che l'onere della prova dell'intempestività grava sulla parte che la invoca. (La Corte, nella specie, ha ritenuto che l'apposizione del timbro di deposito del ricorso per cassazione del p.g., nell'ultimo giorno utile, lasciasse presumere, in difetto di prova contraria, il rispetto dell'orario di apertura al pubblico o, comunque, l'esistenza di una prassi di ricevere in deposito gli atti delle parti anche oltre l'orario di apertura al pubblico).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 172, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)