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Sez. 1, Sentenza n. 5102 del 13/03/2015 (Rv. 634640 - 01)

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE | Giudizio promosso in via incidentale - Rilevanza dell'eventuale falsità del documento impugnato - Valutazione - Devoluzione al giudice del merito della causa principale - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634640-01

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE

La questione della rilevanza dell'eventuale falsità del documento, impugnato con la querela in via incidentale di cui all'art. 221 cod. proc. civ., è devoluta, ai fini della decisione di merito, al giudice della causa principale e non a quello della querela, il cui unico compito consiste nell'affermare o negare la falsità dell'atto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 222 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)