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REGOLAMENTO (CE) N. 3298/94 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1994 che stabilisce misure dettagliate relative al sistema di diritti di transito (ecopunti) per automezzi pesanti adibiti al trasporto di merci in transito attraverso l'Austria, stabilito dall'articolo 11 del protocollo n. 9 dell'atto di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

Testo in vigore al

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'atto di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 11, paragrafo 6 e l'allegato 4 del protocollo n. 9,

considerando che il protocollo succitato prevede un regime specifico relativo al transito di automezzi pesanti adibiti al trasporto di merci attraverso il territorio austriaco basato su un sistema di diritti di transito (ecopunti); che tale regime sostituirà, a far tempo dalla data dell'adesione, il sistema di distribuzione degli ecopunti stabilito dal regolamento (CEE) n. 3637/92 del Consiglio1;

considerando che la Commissione deve adottare misure di attuazione dettagliate concernenti le procedure relative al regime degli ecopunti e alla distribuzione degli stessi;

considerando che, in conformità all'articolo 11, paragrafo 6, secondo comma del protocollo n. 9, tali misure devono garantire che sia mantenuta la situazione vigente che si applica agli attuali Stati membri, derivante dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 3637/92 e della convenzione amministrativa2, firmata il 23 dicembre 1992, che stabilisce la data di entrata in vigore e le procedure per l'introduzione del regime degli ecopunti di cui all'accordo sul transito;

considerando che la Commissione deve adottare misure dettagliate relative alle principali questioni tecniche che concernono il regime degli ecopunti come previsto dalla dichiarazione congiunta n. 18;

considerando che l'allegato 4 del protocollo n. 9 viene adeguato per tener conto del transito di autocarri immatricolati in Finlandia e Svezia, sulla base di valori indicativi per ciascun paese calcolati sulla base del numero di viaggi di transito nel 1991 e un valore standard di emissioni di ossido di azoto pari a 15,8 g di NOx/kw;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 16 del protocollo n. 9,

I. Disposizioni amministrative

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1.

Il conducente di un autocarro sul territorio dell'Austria deve avere a bordo ed essere in grado di esibire su richiesta degli organi di controllo quanto segue:

  1. a) un modulo unificato, compilato in ogni sua parte o un'attestazione rilasciata dalle autorità austriache relativa alla corresponsione degli ecopunti per il viaggio in oggetto, conformemente all'allegato A (l'«ecocarta»); o

  2. b) un dispositivo elettronico applicato all'autoveicolo che consenta il computo automatico degli ecopunti (l'«ecopiastrina»); o

  3. c) l'opportuna documentazione, quale definita all'articolo 13, per dimostrare che si tratta di un viaggio di transito non soggetto alla presentazione di ecopunti, come definito all'allegato C; o

  4. d) l'opportuna documentazione per dimostrare che non si tratta di un viaggio di transito e se il veicolo è munito di ecopiastrina, che questa è programmata a tal fine.

Le autorità austriache competenti rilasciano l'ecocarta contro pagamento delle spese di preparazione e distribuzione degli ecopunti e delle ecocarte, e provvedono all'installazione delle infrastrutture necessarie, nei luoghi più appropriati, per la lettura delle ecopiastrine.

1bis. I viaggi di transito effettuati nelle circostanze elencate all'allegato C o con un'autorizzazione CEMT valida sul territorio austriaco sono esenti dal regime di ecopunti.

2.

Le ecopiastrine sono fabbricate, programmate ed installate conformemente alle specifiche tecniche generali indicate nell'allegato F. Le autorità competenti di ogni Stato membro sono autorizzate ad approvare, programmare ed installare le ecopiastrine.

L'ecopiastrina è programmata per contenere informazioni sul paese di immatricolazione e sul valore NOx dell'autoveicolo, come indicato nel documento COP, di cui al paragrafo 4.

3. L'ecopiastrina è apposta al parabrezza dell'autoveicolo. È installata come indicato nell'allegato G. Non può essere trasferita.

4. Il conducente di un autocarro immatricolato dopo il 1o ottobre 1990 deve avere a bordo, ed esibire su richiesta, un documento COP, conformemente all'allegato B, comprovante l'emissione di NOx dell'autocarro. Nel caso di autocarri immatricolati per la prima volta anteriormente al 1o ottobre 1990 o per i quali non viene presentato alcun documento, il valore COP è considerato di 15,8 g/kWh.

5. Gli Stati membri notificano alla Commissione il nome delle autorità nazionali competenti per il rilascio dei documenti e delle piastrine, di cui ai paragrafi da 1 a 4.

Art. 2

1.

Se un veicolo non è munito di ecopiastrina, il numero di ecopunti richiesto va incollato ed obliterato sull'ecocarta. L'ecocarta va obliterata in uno dei modi seguenti:

  1. a) timbrandola in un'apposita timbratrice per ecocarte;

  2. b) facendola timbrare dalle autorità di frontiera austriache quando il veicolo varca i confini austriaci;

  3. c) facendola timbrare e datare dalle autorità nazionali del trasportatore prima di entrare in territorio austriaco;

  4. d) facendola timbrare presso un ufficio che effettua l'inizializzazione delle ecopiastrine.

I posti di frontiera austriaci che sono provvisti di obliteratrice di ecocarte sono elencati all'allegato H.

Ai fini statistici, la pagina 1 delle ecocarte completamente utilizzate è ritirata dalle autorità austriache o è loro restituita dalle autorità competenti entro tre mesi dalla conclusione del transito. Le statistiche così rilevate serviranno alla Commissione per presentare eventuali proposte sulla distribuzione della riserva di ecopunti.

2.

Se il veicolo è munito di ecopiastrina, previa conferma che si tratta di un viaggio in transito che necessita ecopunti, un numero di ecopunti, equivalente ai dati sulle emissioni di NOx memorizzati nell'ecopiastrina del veicolo, è dedotto dal totale di ecopunti assegnati allo Stato membro dove il veicolo è immatricolato. Ciò è effettuato dalle strutture fornite e gestite dalle autorità austriache.

I veicoli muniti di ecopiastrina che effettuano viaggi bilaterali attivano l'ecopiastrina per dimostrare che è stato effettuato un viaggio non di transito prima di entrare nel territorio austriaco.

3. Qualora sia utilizzata un'ecocarta e in caso di sostituzione della motrice nel corso del transito, l'attestazione di avvenuto pagamento rilasciata all'entrata resta valida e va conservata. Qualora il valore COP della nuova motrice superi quello indicato sul modulo, all'uscita dovranno essere obliterati ecopunti supplementari, apposti su una nuova carta.

4. L'ecocarta o l'ecopiastrina sostituiscono, nei viaggi per i quali occorre corrispondere ecopunti, tutti i moduli austriaci finora utilizzati per scopi statistici in materia di traffico.

5.

Le autorità degli Stati membri informano regolarmente la Commissione sul numero di punti utilizzati sulle ecocarte. Gli originali o copie dei moduli recanti gli ecopunti obliterati sono messi, se del caso, a disposizione delle singole autorità nazionali o della Commissione.

Se il veicolo è munito di un'ecopiastrina, le autorità austriache mettono le necessarie informazioni a disposizione di un'autorità designata nello Stato membro di immatricolazione del veicolo, entro le 48 ore successive ad un viaggio di transito. Dette informazioni sono rese disponibili anche per la Commissione.

6. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 5 si applicano salvo il disposto dell'articolo 14 bis.

Art. 3

1.

Fino al 31 dicembre 1996 l'attestazione austrica relativa alla corresponsione degli ecopunti differenziati per l'Italia o per la Germania è riconsociuta come documento sostitutivo delle autorizzazioni previste per il territorio dell'Austria, della Germania e dell'Italia. In Italia tale attestazione sostituisce la metà di una carta prevista da accordi bilaterali, valida per un viaggio, in Germania un'autorizzazione prevista da accordi bilaterali, valida per un viaggio di andata e di ritorno.

Per gli autocarri immatricolati in Austria in uscita dall'Italia vale parimeni come documento sostitutivo della prevista autorizzazione il modulo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, compilato in ogni sua parte e provvisto del richiesto numero di ecopunti differenziati per l'Italia.

2. Trasporti continui che effettuano l'attraversamento della frontiera austriaca per ferrovia, in regime di trasporto ferroviario convenzionale o di trasporto combinato, e che attraversano la frontiera su strada prima o dopo l'attraversamento per ferrovia non sono considerati traffico di transito su strada attraverso l'Austria ai sensi dell'articolo 1, lettera e) del protocollo n. 9, bensì viggi bilaterali ai sensi dell'articolo 1, lettera g) del protocollo succitato.

3.

In deroga al disposto del paragrafo 2, sono considerati viaggi bilaterali i viaggi di transito continuo attraverso l'Austria che utilizzano i capolinea ferroviari seguenti:

Fürnitz/Villach Süd, Sillian, Insbruck/Hall, Brennersee, Graz.

Art. 4

Gli ecopunti sono validi nel periodo compreso tra il 1o gennaio dell'anno per il quale sono assegnati e il 31 gennaio dell'anno successivo.

Art. 5

1. Le infrazioni delle norme del protocollo n. 9 o del presente regolamento, commesse dal conducente di un autocarro o da un'impresa, sono sanzionate secondo il diritto nazionale applicabile. Nel caso di reiterate infrazioni al presente regolamento, si applicano l'articolo 8, paragrafo 3 e l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio3.

2. La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri si forniscono, nell'ambito delle rispettive competenze, reciproca assistenza amministrativa nell'accertamento e nella repressione delle infrazioni delle norme del protocollo n. 9 o del presente regolamento, in particolare garantendo il corretto uso e trattamento delle ecocarte e delle ecopiastrine.

3. I controlli possono essere eseguiti in un luogo diverso dalla frontiera a discrezione dello Stato membro, nel rispetto del principio di non discriminazione.

4. Le autorità austriache di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità, prendono appropriate misure se per un veicolo munito di ecopiastrina si verifica almeno una delle situazioni seguenti:

  1. a) il veicolo oppure il conducente hanno commesso reiterate infrazioni;

  2. b) gli ecopunti ancora a disposizione del paese di immatricolazione del veicolo sono insufficienti;

  3. c) l'ecopiastrina è stata manomessa oppure è stata cambiata da soggetti che non sono le autorità nazionali di cui all'articolo 1, paragrafo 2;

  4. d) lo Stato membro non ha assegnato sufficienti ecopunti per il viaggio in transito del veicolo;

  5. e) il veicolo non possiede l'adeguata documentazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere c) o d) per giustificare l'installazione dell'ecopiastrina al fine di provare che si tratta di un viaggio non in transito sul territorio austriaco;

  6. f) quando l'ecopiastrina di cui all'allegato F non contiene sufficienti ecopunti per effettuare un viaggio in transito.

5.

Le autorità austriache di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità, prendono appropriate misure se per un veicolo non munito di ecopiastrina si verifica almeno una delle situazioni seguenti:

  1. a) un'ecocarta non viene presentata alle autorità di controllo, conformemente al disposto del presente regolamento;

  2. b) viene presentata un'ecocarta incompleta o inesatta oppure sulla quale gli ecopunti non sono correttamente apposti;

  3. c) il veicolo non possiede l'adeguata documentazione per dimostrare che non necessita di ecopunti;

  4. d) l'ecocarta non è stata obliterata secondo il disposto dell'articolo 2, paragrafo 1.

II.

Distribuzione degli ecopunti

Art. 6

1. Tra gli Stati membri è distribuito un numero di ecopunti pari al 96,66 % del totale disponibile secondo la proporzione di cui all'allegato D.

2.

Gli ecopunti stampati destinati ad essere apposti sulle ecocarte sono assegnati ogni anno agli Stati membri in due quote, di cui la prima anteriormente al 1o ottobre dell'anno precedente e la seconda anteriormente al 1o marzo dell'anno in oggetto.

Nella fattispecie di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera c) del protocollo n. 9, il numero di ecopunti subisce una riduzione. La riduzione viene calcolata utilizzando il metodo di cui al punto 3 dell'allegato 5 del protocollo. La riduzione degli ecopunti risultante da tale calcolo viene distribuita su diversi anni.

3. Ogni anno gli ecopunti elettronici sono messi a disposizione degli Stati membri in tre scaglioni di eguale entità: un primo scaglione entro il 1o novembre dell'anno precedente, un secondo scaglione entro il 1o marzo ed un terzo entro il 1o luglio.

Art. 7

1. Le autorità competenti degli Stati membri assegnano gli ecopunti a loro disposizione agli operatori interessati, stabiliti sul loro territorio.

2. Ogni anno, le autorità competenti degli Stati membri comunicano e restituiscono alla Commissione, entro il 15 ottobre, tutti gli ecopunti che si presume, in base ai dati disponibili ed alle stime di traffico per gli ultimi mesi dell'anno, che non saranno utilizzati prima della fine dell'anno.

3. Ogni anno alla data del 1o febbraio la Commissione annota per ogni Stato membro il numero di ecopunti assegnati l'anno precedente che sono rimasti inutilizzati e non sono stati restituiti alla Commissione come previsto dall'articolo 7, paragrafo 2. Se la percentuale di ecopunti inutilizzati supera il 2 % della quota di ecopunti assegnata allo Stato membro, la Commissione sottrae un numero equivalente di ecopunti dalla quota annuale di quest'ultimo. Gli ecopunti sottratti vengono aggiunti alla riserva comunitaria relativa all'anno in questione.

Art. 8

1. Gli ecopunti che non sono distribuiti tra gli Stati membri in conformità dell'articolo 6, nonché quelli che sono stati restituiti alla Commissione in conformità dell'articolo 7, costituiscono una riserva comunitaria.

2.

Gli ecopunti della riserva comunitaria sono assegnati dalla Commissione agli Stati membri, secondo la procedura di cui all'articolo 16 del protocollo n. 9, almeno un mese prima della fine dell'anno. La nuova assegnazione è ponderata in relazione ai criteri seguenti, specificati nell'allegato E:

— la posizione speciale della Grecia e dell'Italia,

— gli effetti della riunificazione tedesca,

— la promozione di modi di trasporto alternativi in Austria, in particolare la «Rollende Landstrasse»,

— il numero di ecopunti assegnati agli Stati membri, effettivamente utilizzati,

— i dati medi su NOx per i veicoli in transito dagli Stati membri,

— avvenimenti imprevisti.

III.

Adeguamento delle cifre relative agli ecopunti

Art. 9

L'allegato 4 del protocollo n. 9 ————— sarà modificato nel modo seguente:

Anno

Percentuale di ecopunti

Ecopunti per i 15 Stati membri

Base per il

1991

100 %

23 556 220

1995

71,7 %

16 889 810

1996

65,0 %

15 311 543

1997

59,1 %

13 921 726

1998

54,8 %

12 908 809

1999

51,9 %

12 225 678

2000

49,8 %

11 730 998

2001

48,5 %

11 424 767

2002

44,8 %

10 533 187

2003

40,0 %

9 422 488

IV.

Questioni tecniche relative al regime degli ecopunti

Art. 10

Ai fini dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera b) e all'allegato 5, punto 1 del protocollo n. 9, per i veicoli immatricolati anteriormente al 1o ottobre 1990 che hanno sostituito il motore dopo tale data, si applica il valore COP del nuovo motore. In tal caso, il certificato rilasciato dall'autorità competente deve riportare la sostituzione del motore ed i nuovi valori dettagliati COP delle emissioni NOx.

Art. 11

In caso di sostituzione di una motrice immatricolata in uno Stato membro diverso dall'Austria con una motrice immatricolata in Austria durante un viaggio di transito attraverso il territorio austriaco verso l'Italia, è necessaria un'autorizzazione per il traffico bilaterale tra l'Austria e l'Italia fino al 31 dicembre 1996, oltre all'attestazione di avvenuto pagamento per il viaggio effettuato dalla prima motrice.

Art. 12

Un viaggio di transito è esentato dal pagamento di ecopunti quando le tre condizioni che seguono siano state soddisfatte:

  1. i) l'unico scopo del viaggio sia quello di consegnare un veicolo nuovo e un veicolo combinato, dal fabbricante al destinatario in un altro Stato;

  2. ii) non siano trasportate merci durante il viaggio;

  3. iii) il veicolo o il veicolo combinato sia in possesso dei documenti di registrazione internazionali appropriati e delle targhe per la licenza di esportazione.

Art. 13

Un viaggio di transito è esentato dal pagamento di ecopunti se riguarda il tratto senza carico di un viaggio esentato da ecopunti di cui all'allegato C ed il veicolo sia munito di una lettera di vettura, oppure di un'ecocarta compilata senza apposizione di ecopunti, ovvero attraverso l'apposizione e la successiva restituzione di ecopunti.

Art. 14

Non è considerato viaggio di transito ed è pertanto esentato dal pagamento di ecopunti il viaggio compiuto da un veicolo che viene completamente caricato o scaricato in Austria, a prescindere dall'itinerario seguito per entrare ed uscire dal paese, e che detiene a bordo i documenti atti a comprovarlo.

Art. 14 bis

Per un periodo di transizione, fino al 31 dicembre 1997, è consentito l'uso di ecocarte o ecopiastrine ai fini della gestione del traffico in transito.

A decorrere dal 1o gennaio 1998, la Commissione consente ad ogni Stato membro di utilizzare annualmente ecocarte fino ad un massimo dello 0,6 % del numero totale di ecopunti per gli Stati membri, come indicato all'articolo 9. Gli Stati membri notificano alla Commissione, entro il 1o agosto di ogni anno, il numero definitivo di ecopunti di cui desiderano disporre l'anno successivo. Questi ecopunti sono messi a disposizione dalla Commissione in un'unica rata entro il 1o dicembre. Le ecocarte sono messe a disposizione conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma.

Art. 14 ter

La Commissione si incarica di creare un sistema di controllo delle attività intraprese dall'Austria e dagli altri Stati membri al fine di migliorare il servizio di trasporto combinato fornito attraverso i valichi alpini. Essa redige una prima relazione in proposito nel 2001.

V.

Disposizioni finali