diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 21835 del 14/10/2009 (Rv. 610622 - 01)

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - NULLITÀ E ANNULLABILITÀ | Nullità del brevetto - Mancato accertamento di violazione del diritto di proprietà industriale o del danno da risarcire - Ordine di pubblicazione della sentenza - Ammissibilità - Esclusione - Pubblicità della pronuncia - Annotazione nel registro dei brevetti - Sufficienza.
Stato
decisa il 2009-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610622-01

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - NULLITÀ E ANNULLABILITÀ

In tema di brevetto per invenzioni industriali, la mera nullità del brevetto non giustifica l'ordine di pubblicazione della sentenza, ai sensi della regola generale dell'art. 120 cod. proc. civ., come pure della normativa speciale di cui agli artt. 85 del r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 e 126 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, allorché non sussista alcun accertamento della violazione del diritto di proprietà industriale o del danno da risarcire, essendo sufficiente, al fine di ripristinare la legalità violata, la necessaria pubblicità della pronuncia, garantita dall'obbligatoria annotazione nel registro del brevetti tenuto dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 126, Cod. Civ. art. 2600, Cod. Proc. Civ. art. 120, Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 85

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)