Sez. 1, Sentenza n. 184 del 17/01/1986 Cc. (dep. 11/03/1986) Rv. 172090 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE - REGIME DI SEMILIBERTÀ - AMMISSIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE: DINIEGO DEL BENEFICIO PER MANCATA GARANZIA DI STABILE E SICURO LAVORO.*
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE - REGIME DI SEMILIBERTÀ - AMMISSIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE: DINIEGO DEL BENEFICIO PER MANCATA GARANZIA DI STABILE E SICURO LAVORO.*
L'ammissione facoltativa al regime di semilibertà è subordinata, ai sensi degli artt. 48 prima parte, e 50, ultimo comma legge 26 luglio 1975, n. 354, sia all'accertamento positivo dei progressi compiuti dal detenuto nel corso del trattamento rieducativo, con particolare riferimento all'impegno profuso dallo stesso per la sua concreta rieducazione sociale, sia alla accertata sussistenza di un posto di lavoro o, comunque, di un'attività lavorativa, istruttiva o utile, nel luogo in cui il condannato deve espiare la pena residua, al fine di facilitare il suo reinserimento nella società. L'accertamento di tali presupposti è rimesso alla motivata valutazione del giudice di merito e il difetto di uno solo di essi costituisce motivo di diniego del beneficio. (fattispecie relativa a diniego del beneficio poiché la ditta indicata dal detenuto non era in grado di garantire uno stabile e sicuro lavoro). (Conf mass n 162733).*
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 48 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 50 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)