diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 20815 del 26/09/2006 (Rv. 593575 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - LOCAZIONI PER ATTIVITÀ INDUSTRIALI, COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI INTERESSE TURISTICO | Tutela della locazione alberghiera - Funzione - Nozione restrittiva di attività alberghiera ai fini dell'applicazione del d.l. n. 12 del 1985 - Rilievo della finalità della tutela del turismo ai fini della qualificazione del contratto come locazione alberghiera - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593575-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - LOCAZIONI PER ATTIVITÀ INDUSTRIALI, COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI INTERESSE TURISTICO

La tutela della locazione alberghiera si giustifica, in termini di maggiore compressione dell'autonomia aziendale, rispetto ad altri rapporti locatizi, solo nell'ottica di garantire il conduttore sulla redditività degli investimenti che richiedono una più ampia durata di esercizio per poter essere ammortizzati. In questa prospettiva, va adottata una nozione restrittiva e letterale della nozione di locazione alberghiera, ai fini di cui al d.l. n. 12 del 1985, e conseguentemente esclusa la rilevanza della strumentalità del contratto ai fini della tutela del turismo.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 28, Legge 05/04/1985 num. 118 CORTE COST., Decreto Legge 07/02/1985 num. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)