Sez. 3, Sentenza n. 5684 del 18/04/2001 (Rv. 546011 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi - Proporzione innanzi al giudice ordinario - Necessità.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
La domanda di risarcimento del danno ingiusto, ivi compreso quello derivante dalla lesione di un interesse legittimo, va proposta dinanzi al giudice ordinario (in applicazione del suddetto principio, la Corte ha cassato la sentenza di merito con la quale era stata dichiarata inammissibile la domanda, proposta dinanzi al giudice ordinario, di risarcimento del danno causato da una provincia autonoma in conseguenza dell'illegittimo rifiuto di autorizzare la prosecuzione di un contratto di formazione e lavoro, danno consistito nei maggiori oneri per contributi previdenziali ed assicurativi sostenuti dal datore di lavoro).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)