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Sez. 1, Sentenza n. 1531 del 06/05/1969 (Rv. 340377 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - RICORSO CONTRO SENTENZA EMESSA IN SEDE DI RINVIO - PROSPETTAZIONE DI QUESTIONE GIA DECISA CON LA SENTENZA DI CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA - MUTAMENTO DI GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1969-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340377-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - RICORSO CONTRO SENTENZA EMESSA IN SEDE DI RINVIO - PROSPETTAZIONE DI QUESTIONE GIA DECISA CON LA SENTENZA DI CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA - MUTAMENTO DI GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE - IRRILEVANZA.*

In Sede di ricorso avverso sentenza pronunciata in giudizio di rinvio, non e consentito richiedere il riesame di una questione, decisa in un certo senso dalla sentenza che dispose il rinvio, anche se in una successiva pronuncia emessa in altro processo, il supremo collegio abbia affermato l'opposto principio. (nella specie, la sentenza che aveva disposto il rinvio aveva affermato il principio che possa chiedere l'annullamento della transazione per pretesa temeraria, la parte che conosceva la temerarieta della pretesa dell'altra parte nel momento della conclusione della transazione una successiva pronuncia, dallo stesso supremo collegio resa in altra causa aveva invece affermato il principio opposto. (V. 1096-68, massima n. 332557 977-66, massima n. 321952).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1971, Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)