Sez. 1, Sentenza n. 11969 del 04/11/1992 (Rv. 479340 - 01)
Obbligazioni in genere - Nascenti dalla legge - Ripetizione di indebito - Oggettivo | Interessi dovuti in sede di ripetizione di indebito - Natura - Art. 1224 cod. civ. - Disciplina - Applicabilità - Limiti - Costituzione in mora - Atto - Forma - Specifica proposizione della domanda giudiziale - Necessità.
Obbligazioni in genere - Nascenti dalla legge - Ripetizione di indebito - Oggettivo
La natura degli interessi dovuti in sede di ripetizione di indebito di una somma di denaro non esclude l'applicabilità dell'art. 1224 cod. civ., ancorché ad essi deve attribuirsi natura corrispettiva, atteso che la messa in mora dell'accipiens, in quanto debitore di una obbligazione pecuniaria, comporta l'applicabilità anche dell'art. 1224 in tema di liquidazione dei relativi danni, con la conseguenza, però, che essendo l'art. 2033 norma parzialmente derogatoria rispetto sia all'art. 1282 che all'art. 1224, il debito dell'accipiens, pur avendo ad oggetto una somma di danaro liquida ed esigibile, produce interessi solo a partire dalla domanda giudiziale e non dal pagamento - salvo che questi non versi in mala fede - e che non è sufficiente alla produzione di interessi ed alla risarcibilità del danno un qualsiasi atto di costituzione in mora del debitore, ma è necessaria la specifica proposizione della domanda giudiziale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)