Sez. 1, Sentenza n. 17677 del 29/07/2009 (Rv. 609484 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI | Certezza o elevata probabilità del danno desumibile da elementi oggettivi - Necessità - Fattispecie in tema di mancato godimento di immobili.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI
La liquidazione equitativa del danno patrimoniale, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 cod. civ., richiede comunque la prova, anche presuntiva, circa la certezza della sua reale esistenza, prova in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale. Occorre pertanto che dagli atti risultino elementi oggettivi di carattere lesivo, la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa, e che si traducano in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che non sia meramente potenziale o possibile, ma che appaia invece - anche semplicemente in considerazione dell'"id quod plerumque accidit" - connesso all'illecito in termini di certezza o, almeno, con un grado di elevata probabilità. (Nella fattispecie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che, nel liquidare equitativamente il danno subito dal proprietario di un appartamento per effetto dei lavori di ammodernamento della strada statale ad esso prospiciente, parametrandolo al valore locativo di un diverso appartamento avente caratteristiche simili, aveva negato ogni rilievo alla circostanza che l'attore avesse realmente utilizzato un altro immobile di sua proprietà ovvero messo a sua disposizione da parenti, sussistendo prova che egli aveva subito l'allontanamento dall'originaria abitazione resa inagibile e il trasferimento in altro alloggio).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)