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Sez. U, Sentenza n. 2909 del 07/11/1973 (Rv. 366540 - 01)

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA IN SEDE GIURISDIZIONALE - EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - CONTROVERSIE IN MATERIA DI IMPIEGO PUBBLICO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO DI STATO - LIMITI - INSEDIAMENTO DEI TRIBUNALI REGIONALI AMMINISTRATIVI.*
Stato
decisa il 1973-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366540-01

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA IN SEDE GIURISDIZIONALE - EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - CONTROVERSIE IN MATERIA DI IMPIEGO PUBBLICO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO DI STATO - LIMITI - INSEDIAMENTO DEI TRIBUNALI REGIONALI AMMINISTRATIVI.*

A seguito della dichiarazione di illegittimita costituzionale delle norme concernenti la composizione della giunta provinciale amministrativa in Sede giurisdizionale, sono assorbite nella giurisdizione esclusiva del consiglio di stato le controversie in materia di rapporto d'impiego gia comprese nella giurisdizione esclusiva della giunta, a nulla rilevando che esse riguardino anche diritti soggettivi. Tale principio e applicabile pur dopo l'entrata in vigore della legge 6 dicembre 1971, n 1034, sull'istituzione dei tribunali regionali amministrativi, fino all'insediamento dei tribunali stessi. (V 3524/71, mass n 355178; 1744/71, mass n 352219).*

Riferimenti normativi: Legge 26/06/1924 num. 1058 art. 4 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)