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Sez. 2 - , Ordinanza n. 2991 del 31/01/2019 (Rv. 652437 - 02)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (NOZIONE, DIFFERENZA CON LE AZIONI DI NUNCIAZIONE, DISTINZIONI) - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - LEGITTIMAZIONE | Legittimità del possesso - Irrilevanza - Autorizzazione, rilasciata dalla competente P.A., ad accedere da fondo privato a strada pubblica - Necessità - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2019-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652437-02

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (NOZIONE, DIFFERENZA CON LE AZIONI DI NUNCIAZIONE, DISTINZIONI) - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - LEGITTIMAZIONE

In tema di tutela possessoria, non assumono rilevanza la legittimità dell'esercizio del vantato possesso e la sua rispondenza ad un valido titolo, quanto piuttosto la mera situazione di fatto esistente al momento dello spoglio o della turbativa, sicché, ove si controverta in ordine ad una servitù di passaggio su fondo privato per l'accesso alla strada pubblica, rimane estranea al giudizio la presenza o meno di un titolo autorizzativo, rilasciato dalla competente autorità amministrativa stradale, a compiere gli atti che esteriorizzano il possesso di tale servitù. Ne consegue che, anche in mancanza di detto titolo, la domanda possessoria tra privati è ammissibile e, quindi, valutabile nel merito, pure ai fini dell'eventuale condanna al risarcimento dei danni eventualmente prodotti dall'avversa condotta illecita.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1140

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)