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Sez. 1, Ordinanza n. 6435 del 12/03/2024 (Rv. 670633-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - OMOLOGAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE | Concordato fallimentare - Reclamo alla Corte d'Appello - Declaratoria di inammissibilità della proposta omologata - Rimessione al tribunale delle altre proposte per il rinnovo delle operazioni di voto.
Stato
decisa il 2024-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670633-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - OMOLOGAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE

In tema di concordato fallimentare, qualora a seguito di reclamo ex art. 131 l.fall. la Corte d'Appello abbia statuito l'inammissibilità della proposta omologata, che costituiva solo una di quelle contemporaneamente sottoposte ai creditori, queste ultime sono suscettibili di essere riproposte al vaglio di costoro, mediante rimessione al tribunale per il rinnovo delle operazioni di voto.

Legge Falliment. art. 124, Legge Falliment. art. 131 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)