Sez. 1, Sentenza n. 2142 del 28/07/1964 (Rv. 303142 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONTRASTO TRA CONCLUSIONI DEL CONSULENTE TECNICO E NOZIONI DI COMUNE ESPERIENZA - PREVALENZA A QUESTE ULTIME - AMMISSIBILITA.*
PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONTRASTO TRA CONCLUSIONI DEL CONSULENTE TECNICO E NOZIONI DI COMUNE ESPERIENZA - PREVALENZA A QUESTE ULTIME - AMMISSIBILITA.*
Fatta eccezione per il giuramento, che ha una speciale disciplina, il giudice di merito e libero di scegliere, fra piu elementi di prova sottoposti a suo vaglio, quelli che reputi piu attendibili ed efficaci ai fini della formazione del proprio convincimento, scartando gli altri che ritenga inattendibile il parere del consulente tecnico, in quanto contrastante con nozioni di comune esperienza, puo ben utilizzare queste ultime come elemento di prova, avvalendosi di tale potere discrezionale, nel quale va compreso anche il giudizio sulla sussistenza del fatto notorio, di cui le nozioni di comune esperienza costituiscono la base.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)