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Sez. 2, Ordinanza n. 9607 del 15/04/2026 (Rv. 678892-01)

COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - IN GENERE | Spese di giustizia - Recupero - Cognizione sulla pretesa
Stato
decisa il 2026-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678892-01

COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - IN GENERE

sottostante al titolo esecutivo - Competenza ratione materiae - Tribunale - Sussistenza - Conseguenze in tema di opposizione all'esecuzione.

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE In genere.

In tema di recupero di spese di giustizia, la cognizione della pretesa creditoria sottostante al titolo esecutivo va attribuita, ratione materiae, al tribunale; ne consegue che l'opposizione all'esecuzione, la quale investe l'an della pretesa e dunque involge la medesima materia, non può essere radicata dinanzi al giudice di pace.

Cod. Proc. Civ. art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 com. 1, DPR 30/03/2002 num. 115 art. 205 CORTE COST., DPR 30/03/2002 num. 115 art. 227 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)