Sez. 2, Ordinanza n. 9607 del 15/04/2026 (Rv. 678892-01)
COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - IN GENERE | Spese di giustizia - Recupero - Cognizione sulla pretesa
COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - IN GENERE
sottostante al titolo esecutivo - Competenza ratione materiae - Tribunale - Sussistenza - Conseguenze in tema di opposizione all'esecuzione.
079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE In genere.
In tema di recupero di spese di giustizia, la cognizione della pretesa creditoria sottostante al titolo esecutivo va attribuita, ratione materiae, al tribunale; ne consegue che l'opposizione all'esecuzione, la quale investe l'an della pretesa e dunque involge la medesima materia, non può essere radicata dinanzi al giudice di pace.
Cod. Proc. Civ. art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 com. 1, DPR 30/03/2002 num. 115 art. 205 CORTE COST., DPR 30/03/2002 num. 115 art. 227 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)