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Sez. 2, Sentenza n. 29801 del 19/11/2024 (Rv. 673041-01)

BORSA - IN GENERE | Illecito amministrativo ex art. 187-bis, comma 4, TUF - Proscioglimento in sede penale dell'incolpato, con decreto di archiviazione e in ordine ai medesimi fatti storici, dal delitto ex art. 184 TUF - Instaurazione procedimento amministrativo sanzionatorio o sua prosecuzione anche in sede di opposizione - Compatibilità con il principio del "ne bis in idem" di diritto convenzionale ed euro unitario - Esclusione - Condizioni - Archiviazione richiesta in base a valutazione di merito all’esito di istruttoria approfondita - Fondamento - Equiparazione a pronuncia assolutoria. SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673041-01

BORSA - IN GENERE

In base alla giurisprudenza unionale e della CEDU, è incompatibile col principio del "ne bis in idem" in ambito eurounitario e, in particolare, con l'art. 50 della Carta di Nizza, l'instaurazione di un procedimento amministrativo di tipo sanzionatorio, o la sua prosecuzione - anche in sede di opposizione giurisdizionale - per l'illecito di cui all'art. 187-bis TUF, ove, con riguardo agli stessi fatti storici, la posizione dell'incolpato abbia formato oggetto di proscioglimento, in sede penale, dal delitto ex art. 184 TUF, con decreto di archiviazione richiesto all'esito di un'istruttoria approfondita e connotata da un'accurata valutazione, nel merito, di un complesso di indizi sufficientemente completo, valevole a rendere tale decisione equiparabile a una pronuncia assolutoria.

Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 184, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 187 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)