Sez. 2 - , Sentenza n. 27181 del 15/09/2022 (Rv. 665889 - 01)
NOTARIATO - ATTO PUBBLICO NOTARILE - IN GENERE | Responsabilità disciplinare del notaio - Atto di trasferimento di diritti reali non di garanzia su immobili urbani - Dichiarazione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie – Omissione - Nullità dell’atto - Conseguenze - Responsabilità del notaio ex art. 28 l. n. 89 del 1913 - Rilevanza della successiva conferma dell’atto - Esclusione. NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE - In genere.
NOTARIATO - ATTO PUBBLICO NOTARILE - IN GENERE
In tema di responsabilità disciplinare del notaio, la dichiarazione richiesta dall'art. 19, comma 14, d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010, per gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi, aventi ad oggetto il trasferimento di diritti reali non di garanzia su unità immobiliari urbane, riguarda la conformità allo stato di fatto non della sola planimetria dell'immobile, ma anche dei dati catastali, costituendo essi gli elementi oggettivi di riscontro delle caratteristiche patrimoniali del bene, rilevanti ai fini fiscali, sicché la sua omissione, stante la finalità pubblicistica di contrasto all'evasione fiscale perseguita dalla norma, determina la nullità assoluta dell'atto, da cui consegue la responsabilità disciplinare del notaio rogante, ai sensi dell'art. 28, comma 1, l. n. 89 del 1913, senza che rilevi, a questo fine, l'eventuale successiva conferma dell'atto, ove ritenuta ammissibile dal legislatore e, "a fortiori", l'astratta possibilità di conferma del medesimo, essendo sufficiente la sola ricezione dell'atto vietato dalla legge.
Legge 16/02/1913 num. 89 art. 28, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 138 com. 2, Legge 27/02/1985 num. 52 art. 29 com. 1, Legge 27/02/1985 num. 52 art. 29 com. 1, Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 19 com. 14, Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)