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Sez. 2, Ordinanza n. 654 del 10/01/2025 (Rv. 673481-01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE | Cd. Retrocessione del credito - Notificazione della cessione al debitore ceduto - Art. 1264 c.c. - Libertà di forma - Sussistenza - Notificazione della cessione con ricorso per decreto ingiuntivo o con comunicazione nel corso del giudizio di opposizione - Idoneità. OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO - In genere.
Stato
decisa il 2025-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673481-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE

La notifica al debitore ceduto del ritrasferimento del credito dal cessionario al cedente (cd. retrocessione) è, come per l'originaria cessione, atto a forma libera, purché idoneo a rendere il debitore consapevole della mutata titolarità del credito, cosicché essa può essere effettuata sia mediante il ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione in corso di causa nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c..

Cod. Civ. art. 1264, Cod. Proc. Civ. art. 638 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 643, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)