Ordinamento giudiziario militare
Testo in vigore al
Art. 9 Nomina del presidente e dei giudici dei tribunali militari
1. territoriali).
2. Il presidente e i giudici dei tribunali militari territoriali sono nominati con decreto Reale.
3. Il presidente e i giudici militari durano in carica due anni e possono essere riconfermati. Tuttavia, essi possono esercitare la loro funzione anche dopo la scadenza del biennio, fino a che non siano sostituiti.
Art. 10 Cause di dispensa dall'ufficio di presidente o di giudice
1. Non possono essere destinati alle funzioni di presidente o di giudice nei tribunali militari:
1° gli ufficiali che hanno le funzioni di Ministro o di Sottosegretario di Stato;
2° il Capo di stato maggiore generale;
3° i Capi e i Sottocapi di stato maggiore del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;
4° gli ufficiali della Casa militare del Re Imperatore e dei Principi Reali;
5° gli ufficiali addetti alle direzioni generali del personale militare dei ministeri militari;
6° l'ufficiale che ha funzioni di presidente o di giudice del tribunale supremo militare.
2. Salvi i casi preveduti dal comma precedente, nessun ufficiale puo' esimersi dall'assumere ed esercitare l'ufficio di presidente o di giudice, tranne che i regolamenti militari, approvati con decreto Reale, dispongano altrimenti.
Art. 11
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 7 MAGGIO 1981, N. 180
Art. 12 Rappresentanza delle Forze armate dello Stato nella composizione organica dei Tribunali militari
1. Il presidente deve appartenere alla stessa Forza armata alla quale appartiene il Comando presso cui e' istituito il Tribunale; e, per la Regia marina, deve inoltre appartenere al Corpo di Stato Maggiore.
2. I giudici devono appartenere : cinque al Regio esercito, cinque alla Regia marina, cinque alla Regia aeronautica, cinque alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, due alla Regia guardia di finanza e due al Corpo di polizia dell'Africa italiana.
3. Dei giudici del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, quattro, per ciascuna Forza, sono scelti fra gli ufficiali superiori.
4. Quando ricorrono particolari esigenze di servizio i Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica hanno facolta', di non designare, in tutto o in parte, ufficiali delle rispettive Forze armate quali giudici nei Tribunali istituiti presso Comandi da essi, rispettivamente, non dipendenti.
5. La stessa facolta' spetta, al Ministro per l'Africa Italiana, limitatamente, pero', ad uno o piu' Tribunali militari.
Art. 13 Cessazione dall'ufficio di giudice
1. L'ufficio di presidente o di giudice cessa, se l'ufficiale che ne e' investito:
1° non ha piu' residenza nella circoscrizione territoriale del tribunale;
2° e' promosso;
3° ha cessato dal servizio;
4° e' incorso nella sospensione dal grado o dall'impiego, o nella perdita del grado.
2. Il presidente e i giudici nominati in sostituzione di quelli, che cessano dalla carica a norma di questo articolo, durano nella funzione per il tempo che rimaneva ai sostituiti per compiere il biennio, per il quale erano stati nominati.
Art. 14 Composizione del collegio giudicante
1. Il tribunale militare territoriale giudica con l'intervento:
1° del presidente;
2° di un giudice relatore;
3° di tre giudici militari.
2. Almeno due dei tre giudici militari devono essere ufficiali superiori, salvo che trattisi di giudizio a seguito di opposizione proposta contro un decreto penale di condanna.
3. I giudici sono designati dal presidente del tribunale.
Art. 15
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 7 MAGGIO 1981, N. 180
Art. 16
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 7 MAGGIO 1981, N. 180
Art. 17
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 7 MAGGIO 1981, N. 180
Art. 18
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 7 MAGGIO 1981, N. 180
Art. 19
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 7 MAGGIO 1981, N. 180
Art. 20 Assistenza di giudici supplenti
1. Nei dibattimenti che prevedonsi di lunga durata; il presidente ha facolta' di disporre che uno o piu' giudici assistano all'udienza in qualita' di supplenti. Questi pero' non possono prendere parte alla votazione, tranne che per impedimento sopraggiunto ai giudici; che compongono il tribunale.
2. In caso di mancanza, assenza, incompatibilita' o altro impedimento di alcuno dei giudici, i supplenti lo sostituiscono per ordine di maggior grado, e, a parita' di grado per ordine di maggiore anzianita'.
Art. 21
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 7 MAGGIO 1981, N. 180
Art. 22
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 7 MAGGIO 1981, N. 180
Sezione II. Dell'ufficio di presidenza.
Art. 23
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 7 MAGGIO 1981, N. 180
Art. 24 Norma generale
1. L'ufficio del pubblico ministero presso ogni tribunale militare territoriale si compone del procuratore militare del Re Imperatore e di uno o piu' vice procuratori militari e sostituti, appartenenti alla magistratura militare.
Sezione IV. Dell'ufficio di istruzione.
Art. 25 Norma generale. Procedimento a carico di ufficiali generali
1. L'ufficio di istruzione presso ogni tribunale militare territoriale si compone di uno o piu' giudici istruttori, appartenenti alla magistratura militare.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 7 MAGGIO 1981, N. 180.
Sezione V. Dell'ufficio di cancelleria.
Art. 26 Funzioni di cancelleria. funzionari che le esercitano
1. Le funzioni di cancelleria, presso i tribunali militari territoriali e gli uffici che in essi sono costituiti, sono esercitate da cancellieri, appartenenti al personale della giustizia militare.
Sezione VI. Disposizioni comuni alle sezioni precedenti.
Art. 27
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 7 MAGGIO 1981, N. 180
Capo II. Dei tribunali militari di bordo.
Art. 28 Organi della giurisdizione militare di bordo
1. La giustizia penale militare sulle Regie navi e' amministrata dai tribunali militari di bordo, che si costituiscono ogni qualvolta si debba procedere per un reato di loro competenza.
Art. 29 Composizione dei tribunali militari di bordo
1. I tribunali militari di bordo si compongono:
1° di un presidente, capitano di vascello o capitano di fregata;
2° di quattro giudici, di cui due ufficiali superiori e due tenenti di vascello o capitani.
2. In ogni caso, i due giudici ufficiali superiori devono essere meno elevati in grado, o di grado eguale ma meno anziani, del presidente.