Sez. 2, Sentenza n. 6466 del 26/06/1990 (Rv. 468003 - 01)
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO - ECCEZIONE DI PARTE - DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - EFFETTO PRECLUSIVO - NEI CONFRONTI DELLA PARTE RIMASTA CONTUMACE - ESTENSIONE - LIMITI.*
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO - ECCEZIONE DI PARTE - DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - EFFETTO PRECLUSIVO - NEI CONFRONTI DELLA PARTE RIMASTA CONTUMACE - ESTENSIONE - LIMITI.*
La preclusione rappresentata dalla definizione del giudizio di primo grado, stabilita dall'art. 38, terzo comma, al di fuori dei casi previsti dall'art. 28, per l'eccezione di incompetenza per territorio, ha carattere assoluto ed opera indipendentemente dal comportamento processuale della parte interessata a contrastare l'eccezione medesima, siccome dettata a tutela dell'esigenza di ordine pubblico di evitare che la Competenza territoriale incontestatamente radicatasi in primo grado davanti ad un determinato giudice, possa essere messa in discussione nei successivi gradi e fasi del giudizio. Siffatta preclusione opera pertanto anche nei confronti di chi sia rimasto contumace nel giudizio di primo grado, quando non ricorrano le condizioni per la di lui remissione in termini ai sensi dell'art. 294 cod. proc. civ.. (Conf 1488/88, mass n 457576).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 294 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)