Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17620 del 18/07/2013 (Rv. 627443 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONTRATTO ALL'ESTERO - IN GENERE | Matrimonio celebrato tra cittadini stranieri all'estero e non trascritto in Italia - Immediata validità nell'ordinamento italiano - Conseguenze in materia di tribunale competente sui rapporti con i figli.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONTRATTO ALL'ESTERO - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 28 della legge 31 maggio 1995, n. 218, il matrimonio celebrato all'estero è valido nel nostro ordinamento, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di almeno uno dei nubendi al momento della celebrazione, o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento; tale principio non è condizionato dall'osservanza delle norme italiane relative alla trascrizione, atteso che questa non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa e scopo di pubblicità di un atto già di per sé valido. Ne deriva che in tal caso il figlio va considerato, a tutti gli effetti, nato in costanza di matrimonio, onde competente a decidere della regolamentazione dei rapporti personali ed economici fra questi e i genitori é il tribunale ordinario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 115, Cod. Civ. art. 130, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 28, Preleggi art. 17, Preleggi art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)