Sez. U, Sentenza n. 9382 del 11/07/2001 (Rv. 548073 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE | Iscrizione di enti ecclesiastici nel registro delle persone giuridiche - Condizioni - Attestazione del Ministero dell'interno del previo possesso della personalità giuridica da parte dell'ente in epoca anteriore al 7 giugno 1929 - Necessità - Natura di atto non discrezionale dell'attestazione - Conseguenze - Controversie in materia di giurisdizione - Competenza dell'AGO.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE
Le controversie in materia di iscrizione degli enti ecclesiastici nell'apposito registro delle persone giuridiche - iscrizione ammessa, ex artt. 1, 5 e 6 della legge n. 222/1985 e 15 del d.P.R. n. 33/1987, per gli enti già riconosciuti o che ottengano il riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica, ovvero per quelli che producano un attestato del Ministero dell'interno dal quale risulti il possesso della personalità giuridica civile in epoca anteriore al 7 giugno 1929 - sono devolute alla cognizione del giudice ordinario, atteso che la detta attestazione ministeriale (sulla quale sia, in ipotesi, insorto dibattito), non esprimendo apprezzamenti di opportunità o valutazioni circa la compatibilità della richiesta dell'interessato con esigenze di ordine generale, si esaurisce nella mera certificazione di fatti giuridicamente rilevanti con consistenza esclusivamente ricognitiva, ed è, pertanto, del tutto inidonea a degradare od affievolire le posizioni di diritto soggettivo dell'ente istante o di terzi.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1985 num. 222 art. 1, Legge 20/05/1985 num. 222 art. 5, Legge 20/05/1985 num. 222 art. 6, DPR 13/02/1987 num. 33 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)