Sez. 6, Sentenza n. 3440 del 26/10/1999 Cc. (dep. 09/12/1999) Rv. 214955 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - RIABILITAZIONE | Subordinazione alla eliminazione, per quanto possibile, di ogni conseguenza civile del reato - Sussistenza - Inclusione dell'ipotesi in cui non vi sia stata costituzione di parte civile nel processo penale - Sussistenza.
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - RIABILITAZIONE
In tema di riabilitazione, l'attivarsi del reo al fine della eliminazione, per quanto possibile, di tutte le conseguenze di ordine civile derivanti dalla condotta criminosa costituisce condizione imprescindibile per l'ottenimento del beneficio, anche nel caso in cui nel processo penale sia mancata la costituzione della parte civile e non vi sia stata, quindi, alcuna pronuncia in ordine alle obbligazioni civili conseguenti al reato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 178
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)