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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21533 del 15/09/2017 (Rv. 645709 - 02)

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - IN GENERE | Opposizione a cartella esattoriale - Contestazioni limitate alla notificazione della cartella - Inammissibilità della deduzione di vizi attinenti alla cartella - Conseguente irrilevanza dell'esibizione in giudizio di copia integrale della cartella.
Stato
decisa il 2017-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645709-02

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - IN GENERE

In tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, né sussiste un onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)