Riforma del diritto di famiglia
Testo in vigore al
Art. 67
1. L'articolo 188 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 188 - Obbligazioni derivanti da donazioni o successioni. - I beni della comunione, salvo quanto disposto nell'articolo 189, non rispondono delle obbligazioni da cui sono gravate le donazioni e le successioni conseguite dai coniugi durante il matrimonio e non attribuite alla comunione".
Art. 68
1. L'articolo 189 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 189 - Obbligazioni contratte separatamente dai coniugi. - I beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato, rispondono, quando i creditori non possono soddisfarsi sui beni personali, delle obbligazioni contratte dopo il matrimonio, da uno dei coniugi per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza il necessario consenso dell'altro.
I creditori particolari di uno dei coniugi, anche se il credito e' sorto anteriormente al matrimonio, possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato. Ad essi, se chirografari, sono preferiti i creditori della comunione".
Art. 69
1. L'articolo 190 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 190 - Responsabilita' sussidiaria dei beni personali. - I creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della meta' del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti".
Art. 70
1. L'articolo 191 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 191 - Scioglimento della comunione. - La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l'annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi.
Nel caso di azienda di cui alla lettera d) dell'articolo 177, lo scioglimento della comunione puo' essere deciso, per accordo dei coniugi, osservata la forma prevista dall'articolo 162".
Art. 71
1. L'articolo 192 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 192 - Rimborsi e restituzioni. - Ciascuno dei coniugi e' tenuto a rimborsare alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni previste dall'articolo 186.
E' tenuto altresi' a rimborsare il valore dei beni di cui all'articolo 189, a meno che, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione da lui compiuto, dimostri che l'atto stesso sia stato vantaggioso per la comunione o abbia soddisfatto una necessita' della famiglia.
Ciascuno dei coniugi puo' richiedere la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune.
I rimborsi e le restituzioni si effettuano al momento dello scioglimento della comunione; tuttavia il giudice puo' autorizzarli in un momento anteriore se l'interesse della famiglia lo esige o lo consente.
Il coniuge che risulta creditore puo' chiedere di prelevare beni comuni sino a concorrenza del proprio credito. In caso di dissenso si applica il quarto comma.
I prelievi si effettuano sul denaro, quindi sui mobili e infine sugli immobili".
Art. 72
1. L'articolo 193 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 193 - Separazione giudiziale dei beni. - La separazione giudiziale dei beni puo' essere pronunziata in caso di interdizione o di inabilitazione di uno dei coniugi o di cattiva amministrazione della comunione.
Puo' altresi' essere pronunziata quando il disordine degli affari di uno dei coniugi o la condotta da questi tenuta nell'amministrazione dei beni mette in pericolo gli interessi dell'altro o della comunione o della famiglia, oppure quando uno dei coniugi non contribuisce ai bisogni di questa in misura proporzionale alle proprie sostanze e capacita' di lavoro.
La separazione puo' essere chiesta da uno dei coniugi o dal suo legale rappresentante.
La sentenza che pronunzia la separazione retroagisce al giorno in cui e' stata proposta la domanda ed ha lo effetto di instaurare il regime di separazione dei beni regolato nella sezione V del presente capo, salvi i diritti dei terzi.
La sentenza e' annotata a margine dell'atto di matrimonio e sull'originale delle convenzioni matrimoniali".
Art. 73
1. L'articolo 194 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 194 - Divisione dei beni della comunione. - La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti uguali l'attivo e il passivo.
Il giudice, in relazione alle necessita' della prole e all'affidamento di essa, puo' costituire a favore di uno dei coniugi l'usufrutto su una parte dei beni spettanti all'altro coniuge".
Art. 74
1. L'articolo 195 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 195 - Prelevamento dei beni mobili. - Nella divisione i coniugi o i loro eredi hanno diritto di prelevare i beni mobili che appartenevano ai coniugi stessi prima della comunione o che sono ad essi pervenuti durante la medesima per successione o donazione. In mancanza di prova contraria si presume che i beni mobili facciano parte della comunione".
Art. 75
1. L'articolo 196 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 196 - Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare. - Se non si trovano i beni mobili che il coniuge o i suoi eredi hanno diritto di prelevare a norma dell'articolo precedente essi possono ripeterne il valore provandone l'ammontare anche per notorieta', salvo che la mancanza di quei beni sia dovuta a consumazione per uso o perimento o per altra causa non imputabile all'altro coniuge".
Art. 76
1. L'articolo 197 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 197 - Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi. - Il prelevamento autorizzato dagli articoli precedenti non puo' farsi, a pregiudizio dei terzi, qualora la proprieta' individuale dei beni non risulti da atto avente data certa. E' fatto salvo al coniuge o ai suoi eredi il diritto di regresso sui beni della comunione spettanti all'altro coniuge nonche' sugli altri beni di lui".
Art. 77
Art. 78
1. L'intitolazione della sezione IV del capo VI del titolo VI del libro I del codice civile e' sostituita dalla seguente:
2. DELLA COMUNIONE CONVENZIONALE
Art. 79
1. L'articolo 210 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 210 - Modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni.
- I coniugi possono, mediante convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, modificare il regime della comunione legale dei beni purche' i patti non siano in contrasto con le disposizioni dell'articolo 161.
I beni indicati alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 179 non possono essere compresi nella comunione convenzionale.
Non sono derogabili le norme della comunione legale relative all'amministrazione dei beni della comunione e all'uguaglianza delle quote limitatamente ai beni che formerebbero oggetto della comunione legale".
Art. 80
1. L'articolo 211 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 211 - Obbligazioni dei coniugi contratte prima del matrimonio. - I beni della comunione rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio limitatamente al valore dei beni di proprieta' del coniuge stesso prima del matrimonio che, in base a convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, sono entrati a far parte della comunione dei beni".
Art. 81
1. Gli articoli 212, 213 e 214 del codice civile sono abrogati.
Art. 82
1. L'intitolazione della sezione V del capo VI del titolo VI del libro I del codice civile e' sostituita dalla seguente:
2. DEL REGIME DI SEPARAZIONE DEI BENI
Art. 83
1. L'articolo 215 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 215 - Separazione dei beni. - I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarita' esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio".
Art. 84
1. L'articolo 216 del codice civile e' abrogato.
Art. 85
1. L'articolo 217 del codice civile e' sostituito dal seguente:
Art. 217 - Amministrazione e godimento dei beni. - Ciascun coniuge ha il godimento e l'amministrazione dei beni di cui e' titolare esclusivo.
Se ad uno dei coniugi e' stata conferita la procura ad amministrare i beni dell'altro con l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli e' tenuto verso l'altro coniuge secondo le regole del mandato.
Se uno dei coniugi ha amministrato i beni dell'altro con procura senza l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli ed i suoi eredi, a richiesta dell'altro coniuge o allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, sono tenuti a consegnare i frutti esistenti e non rispondono per quelli consumati.
Se uno dei coniugi, nonostante l'opposizione dell'altro, amministra i beni di questo o comunque compie atti relativi a detti beni risponde dei danni e della mancata percezione dei frutti".
Art. 86
1. L'articolo 218 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 218 - Obbligazioni del coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge. - Il coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge e' soggetto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario".
Art. 87
1. L'articolo 219 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 219 - Prova della proprieta' dei beni. - Il coniuge puo' provare con ogni mezzo nei confronti dell'altro la proprieta' esclusiva di un bene.
I beni di cui nessuno dei coniugi puo' dimostrare la proprieta' esclusiva sono di proprieta' indivisa per pari quota di entrambi i coniugi".