Sez. 6, Sentenza n. 6282 del 23/05/1997 Ud. (dep. 26/06/1997) Rv. 209325 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1930) - CONFRONTI - IN GENERE | Presupposti - Persone già esaminate o interrogate - Necessità - Sussistenza - Rifiuto del soggetto di sottoporsi all'esame - Sottoponibilità di tale soggetto al confronto - Esclusione.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1930) - CONFRONTI - IN GENERE
Il giudice non può ammettere il confronto tra due soggetti se gli stessi non siano stati già esaminati in quella fase processuale, essendo l'esame delle parti o dei testimoni il primo sistema per eliminare i contrasti tra gli stessi. Inoltre, se il soggetto si è legittimamente rifiutato di sottoporsi all'esame, non può essere disposto il confronto del medesimo con altro soggetto, poiché il rifiuto di essere esaminato si estende al confronto, proprio perché questo mezzo di prova è in sostanza la prosecuzione di un atto di esame o di interrogatorio già svoltosi. (V. Cass., sez. VI, u.p. 31 gennaio 1995, ric. Ligresti).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 211, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 211, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 212 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 212 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)