Sez. 6, Sentenza n. 3523 del 10/01/1984 Ud. (dep. 17/04/1984) Rv. 163742 - 01
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - IN GENERE - ATTIVITÀ DEL SINGOLO CONCORRENTE - VALUTAZIONE SEPARATA ED AUTONOMA - LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE.*
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - IN GENERE - ATTIVITÀ DEL SINGOLO CONCORRENTE - VALUTAZIONE SEPARATA ED AUTONOMA - LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE.*
La formulazione dell'art. 110 cod. pen. comprende tutte le forme e i gradi della partecipazione criminosa, con la conseguenza che l'evento delittuoso va considerato come l'effetto della Azione combinata di tutti i concorrenti, e ogni singola attività non può essere valutata separatamente. (V mass n 156308 e ivi cit.; (Conf mass n 156389 e ivi cit.).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)