Sez. 1, Sentenza n. 9363 del 23/09/1997 (Rv. 508178 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - CAPACITÀ PROCESSUALE | Uffici Provinciali dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - Legittimazione processuale autonoma nei giudizi conseguenti all ' opposizione avverso ordinanza - Ingiunzione emessa dagli stessi - Sussistenza - Necessità di evocare in giudizio il Ministero dell'Industria - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - CAPACITÀ PROCESSUALE
Nei giudizi di opposizione alle ordinanza - ingiunzione da essi emesse a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689, gli Uffici Provinciali dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato hanno capacità e legittimazione processuale autonoma, onde in tali giudizi non vi è necessità che sia convenuto il sopraordinato Ministero dell'Industria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)