Sez. L, Sentenza n. 7760 del 24/06/1992 (Rv. 477905 - 01)
Responsabilità civile - Padroni, committenti e imprenditori - In genere | Responsabilità dei committenti per i danni del fatto illecito dei loro commessi - Presupposto - Fattispecie relativa alla individuazione di un rapporto di committenza tra il datore di lavoro di lavoratrici infortunatesi per ribaltamento di un carrello, ed il figlio dello stesso datore, da questo incaricato della guida della macchina trainante.
Responsabilità civile - Padroni, committenti e imprenditori - In genere
La responsabilità dei committenti per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro commessi nell'esercizio delle incombenze cui sono addetti, prevista dall'art. 2049 cod. civ. (implicitamente richiamato dall'art. 10 del d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 nel testo risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 1967), presuppone che il commesso agisca per conto del committente in virtù di vincolo di subordinazione, anche se di carattere occasionale e temporaneo, cui corrisponda un potere di direzione e di sorveglianza del suo operato da parte dello stesso committente, e che tra l'esercizio dell'incarico e la consumazione dell'illecito esista, se non un rigoroso nesso di causa ad effetto, almeno un rapporto di occasionalità necessaria, ossia che l'evento sia reso possibile o comunque agevolato dall'adempimento dell'incarico. Nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ravvisato la sussistenza di un rapporto di committenza tra il datore di lavoro delle lavoratrici, infortunatesi a seguito del ribaltamento del carrello su cui erano trasportate, ed il figlio dello stesso datore, da questo incaricato della guida della macchina agricola trainante detto carrello.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)