Sez. 1, Ordinanza n. 6591 del 19/03/2026 (Rv. 678590-01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA | Dichiarazione di fallimento - Opposizione - Determinazione spese processuali - Valore indeterminabile della causa - Applicabilità. FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE - In genere.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA
In tema di liquidazione dei compensi spettanti ai difensori, il procedimento per la dichiarazione di fallimento - così come quello sul reclamo contro la relativa decisione davanti alla corte d'appello e sul successivo ricorso per cassazione - hanno valore indeterminabile, avendo ad oggetto l'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, mentre è irrilevante l'ammontare del credito vantato dal soggetto che propone l'istanza di fallimento.
Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 15 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)