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Sez. 1, Ordinanza n. 6591 del 19/03/2026 (Rv. 678590-01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA | Dichiarazione di fallimento - Opposizione - Determinazione spese processuali - Valore indeterminabile della causa - Applicabilità. FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2026-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678590-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA

In tema di liquidazione dei compensi spettanti ai difensori, il procedimento per la dichiarazione di fallimento - così come quello sul reclamo contro la relativa decisione davanti alla corte d'appello e sul successivo ricorso per cassazione - hanno valore indeterminabile, avendo ad oggetto l'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, mentre è irrilevante l'ammontare del credito vantato dal soggetto che propone l'istanza di fallimento.

Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 15 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)