Sez. 6, Sentenza n. 49532 del 05/11/2009 Cc. (dep. 23/12/2009) Rv. 245339 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - IN GENERE | Corruzione di funzionari di uno Stato estero - Accertamento della natura dell'attività del funzionario corrotto - Acquisizione della normativa straniera di riferimento - Necessità.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - IN GENERE
Il giudice del processo per l'imputazione di corruzione di un funzionario di uno Stato estero deve procedere, anche d'ufficio, all'accertamento delle norme di diritto straniero utili al fine di stabilire se il funzionario corrotto svolga funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio. (In motivazione la Corte ha precisato che il principio discende dall'art. 14 L. 31 maggio 1995, n. 218, il quale, in tema di accertamento della legge straniera, pone un principio generale dell'ordinamento, rilevante anche nel procedimento penale in ogni caso in cui l'applicazione della legge penale nazionale presupponga l'accertamento di un dato normativo straniero).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 321, Cod. Pen. art. 322 CORTE COST., Cod. Pen. art. 322 bis com. 2 n. 1, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)