Sez. 1, Sentenza n. 6931 del 08/04/2004 (Rv. 571972 - 01)
ARBITRATO - IN GENERE | Arbitrato rituale - Liquidazione del danno - Regole applicabili in caso di arbitrato riferito alla disciplina di cui al cod. proc. civ. - Liquidazione equitativa - Possibilità - Condizioni.
ARBITRATO - IN GENERE
Nel giudizio di impugnazione del lodo, ove le parti litiganti abbiano concordato sulla natura rituale dell'arbitrato e sull'applicazione ad esso (quali parametri di valutazione dell'<iter> procedimentale finalizzato all'adozione dell'atto di autonomia negoziale che corrisponde alla decisione degli arbitri) delle regole processuali civili vigenti, vanno - conseguentemente - applicati anche i principi giurisprudenziali in tema di accertamento e liquidazione del danno. Pertanto, è immune da censure la decisione degli arbitri che siano addivenuti alla liquidazione dei danni in via equitativa, tanto nell'ipotesi in cui sia mancata interamente la prova del loro preciso ammontare, per l'impossibilità della parte di fornire congrui ed idonei elementi al riguardo, quanto nell'ipotesi di notevole difficoltà di compiere una precisa quantificazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 822 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)