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Sez. 1, Sentenza n. 4039 del 06/12/1974 (Rv. 372641 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - EFFETTI - NULLITA DEL PROCESSO ESECUTIVO - VENDITA FORZATA - NULLITA - NORMATIVA DELL'ART 2929 COD CIV - PROCEDURA FALLIMENTARE - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1974-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372641-01

ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - EFFETTI - NULLITA DEL PROCESSO ESECUTIVO - VENDITA FORZATA - NULLITA - NORMATIVA DELL'ART 2929 COD CIV - PROCEDURA FALLIMENTARE - APPLICABILITA.*

L'art 2929 cod civ e suscettibile di applicazione nell'esecuzione collettiva non meno che in quella individuale, giacche anche nella prima ricorre l'esigenza di garantire il risultato, raggiunto nel processo esecutivo, mediante la protezione dei terzi che hanno effettuato acquisti, salvo il caso di collusione con il soggetto precedente. (nella specie, dopo la vendita a trattativa privata di beni fallimentari, uno degli offerenti aveva reclamato al giudice delegato sostenendo l'invalidita, per vizi procedurali, dell'acquisto da altri effettuato, e il giudice aveva respinto il reclamo osservando che, in base all' art 2929 cod civ, la vendita, anche in presenza di tali asseriti vizi, doveva restare ferma non potendosi ravvisare alcun comportamento fraudolento degli acquirenti. La SC, nel respingere la censura proposta avverso il provvedimento, ha enunciato il principio di cui in massima) .*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2929, Legge Falliment. art. 105, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)