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Sez. 4, Sentenza n. 25439 del 17/06/2025 Ud. (dep. 10/07/2025) Rv. 288492-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Datore di lavoro - Obblighi di formazione, di informazione e di addestramento del lavoratore - Tirocinio formativo svolto dal lavoratore durante il periodo scolastico - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-06-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288492-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

In tema di sicurezza del lavoro, il datore di lavoro non è esonerato dagli obblighi di formazione, di informazione e di addestramento del lavoratore, anche nel caso in cui, nella precedente fase di formazione scolastica, questi abbia svolto attività lavorative nell'ambito di tirocini formativi e di orientamento previsti dall'art. 18 legge 24 giugno 1997, n. 196.

Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 2 com. 1 lett. A, Legge 24/06/1997 num. 196 art. 18, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)